Ritenendo il sito internet un prodotto editoriale ai sensi della legge 62/2001, il Tribunale di Firenze ha condannato, ex art. 595 c.p., il direttore della parte giornalistica di un URL per aver omesso di vigilare su alcuni contenuti inseriti dagli utenti del gruppo di discussione on line, ritenuti ingiuriosi nei confronti del sindaco del capoluogo.
Tale statuizione, di fatto, capovolge la ratio decidendi di un recente precedente di legittimità rinvenibile nella giurisprudenza della V sezione penale della Corte di Cassazione. Nello specifico, si tratta della sent. 10535/2009, in base alla quale al semplice sito internet non può essere applicata la disciplina sulla stampa contenuta nella legge 47/1948. Nella pronuncia in questione, infatti, gli Ermellini sono stati molto chiari nel ritenere i gruppi di discussione della rete al di fuori dell’ambito normativo inerente tale regolamentazione . Testualmente – recita il Supremo Collegio – "Il semplice fatto che i messaggi e gli interventi siano visionabili da chiunque, o almeno da coloro che si siano registrati nel forum, non fa sì che il forum stesso, che è assimilabile ad un gruppo di discussione, possa essere qualificato come un prodotto editoriale, o come un giornale online, o come una testata giornalistica informatica. Si tratta quindi di una semplice area di discussione, dove qualsiasi utente o gli utenti registrati sono liberi di esprimere il proprio pensiero, rendendolo visionabile a tutti gli altri soggetti autorizzati ad accedere al forum, ma non per questo il forum resta sottoposto alle regole ed agli obblighi cui è soggetta la stampa (quale quello di indicazione di un direttore responsabile o di registrazione)" . Nel caso in esame, pare che il giudice fiorentino abbia affrettato troppo e senza le dovute cautele audaci conclusioni interpretative, sussumendo sotto l’egida della citata disposizione un "prodotto" generato ed alimentato dagli internauti per poi imputarne – come per una strana forma di accessione – la responsabilità dei contenuti diffusi al direttore del periodico collegato per effetto dell’art. 57 c.p. Tale reato, genera in capo a questa figura professionale una particolarissima forma di responsabilità obiettiva che, alla stregua del nostro ordinamento giuridico, dovrebbe essere confinata nelle ipotesi tassativamente previste dalle leggi, speciali e derogatorie del principio generale in base al quale la responsabilità penale è personale. Nelle considerazioni di diritto del Tribunale del capoluogo toscano, ci pare si dilati erroneamente la regola di diritto poc’anzi ricordata, sentenziando che "l’abuso del diritto di cronaca si possa concretizzare anche attraverso la diffusione di messaggi via internet perché il mezzo di diffusione non altera l’essenza del fatto che deve essere valutato attraverso la disciplina dell’esercizio del diritto di cronaca. Di conseguenza, a rispondere del reato potrà essere sia l’autore dell’articolo o del messaggio diffuso attraverso la rete, sia il direttore della testata on line" (Cfr. G.Negri, www.ilsole24ore.com, 31/12/2009). Ancora, in un’altra importante pronuncia, la Cassazione distingue nettamente "l’espressione del proprio pensiero" dall’ "informazione professionale", argomentando che "(…) i diritti di cronaca e di critica discendono direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dall’art 21 Cost. e non sono riservati solo ai giornalisti o a chi fa informazione professionalmente, ma fanno riferimento all’individuo uti civis", (Cfr. Cass. Pen., Sez. 5, Sent. 31392/2008). Ulteriormente, "pur essendo la diffamazione tramite Internet (…) un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi del comma III dell’art. 595 cp, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità, l’internet quale potente mezzo di diffusione di notizie, immagini e idee è ormai un altro luogo in cui si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni"(Cfr. Cass., cit.). Giusto per fare un po’di chiarezza, occorrerebbe anzitutto chiedersi cosa debba intendersi – giuridicamente – per forum di discussione on line. Posto che il legislatore nazionale non definisce questo luogo di incontro virtuale (e speriamo che mai si avventuri su questa strada), per chi ancora non masticasse bene lo slang telematico, possiamo simpaticamente definirlo come l’equivalente virtuale della chiacchiera da bar. In pratica, questo metodo di scambio di opinioni intercetta gli avventori della rete che, o si divertono indegnamente ad insultare chicchessia per il gusto di imbrattare il muro telematico, o partecipano attivamente ad una comunità di altri utenti che, accomunati da una passione, si scambiando impressioni e pareri con assoluta disinvoltura. Tutto ciò considerato, ritenere anche solo politically correct la decisione del Tribunale di Firenze, significherebbe tacciare dei peggiori reati anche i direttori di giornale che quotidianamente fanno pubblicare nelle pagine della cronaca locale i famigerati annunci AAA….(basta dargli un’occhiata per capire di cosa si stia trattando). Insomma, il giudice toscano sembra voler ritagliare la figura del direttore di giornale alla stregua di un Grande Fratello tipografico abbarbicato sulle rotative meccaniche e telematiche della sua creatura ed obbligato a spulciare, parola per parola, il frutto delle fatiche dei suoi collaboratori purgando i post degli utenti più molesti. Uno scenario del genere ci pare improponibile; lo è certamente se ci si basa sulla attuale disciplina giuridica a presidio della materia. Rammentandoci la ratio dell’art. 21 della Costituzione ed accostandolo al fatto dal quale si è preso le mosse, si dovrebbe probabilmente ritenere lo sfortunato direttore del periodico on line sotto la lente d’ingrandimento del giudice fiorentino non responsabile del reato di diffamazione a mezzo stampa per carenza degli stessi presupposti incriminatori. A mente del ricordato disposto costituzionale, ognuno può liberamente esprimersi nelle forme e nei modi che più ritiene opportuni e, se travalica la soglia del diritto penale, deve assumersene in prima persona la piena responsabilità. Giornalisti, diritto di cronaca o di critica non devono, in questi casi ed a nostro avviso, essere scomodati. Concludendo, riteniamo che nel caso in esame l’unico onere configurabile in capo al giornalista direttore (o editore o proprietario del sito) discenda direttamente dalla disciplina sul cybercrime (Legge 48/2008 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno") consistente – in estrema sintesi – nell’obbligo di conservazione e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria procedente dei dati di traffico e di identificazione della connessione inerenti i contenuti ritenuti illeciti o lesivi dell’altrui dignità ed onore. Vedremo, se il processo andrà avanti, cosa ne penseranno i giudici degli altri gradi di giudizio. (Stefano Cionini per NL)