Con le recenti modifiche apportate al D.L. n. 144/2005 (c.d. Decreto Pisanu), convertito nella L. 155/2005, non è più obbligatorio, da parte dei titolari o gestori di internet point, identificare e registrare gli utenti che accedono al loro servizio.
A determinare la decadenza dell’obbligo, a far data dal 29 dicembre scorso, è stato l’art. 2, comma 19, del D.L. n. 225/2010 (c.d. Decreto Milleproroghe), che ha infatti stabilito l’abrogazione dei commi 4 e 5 dell’art. 7 del Decreto Pisanu. Il comma 4, in particolare, aveva previsto l’emanazione di apposito decreto del ministro dell’Interno (di concerto con il ministro delle Comunicazioni e con il ministro per l’Innovazione tecnologica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali) per l’individuazione: delle misure che il titolare o il gestore di un esercizio in cui vengono messi a disposizione del pubblico apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche doveva osservare al fine di monitorare le operazioni dell’utente ed archiviare i relativi dati; nonché delle misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che avessero utilizzato postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad internet utilizzando tecnologia senza fili. Le misure sono state successivamente fissate con decreto del 16 agosto 2005 e rientrano nell’ambito degli interventi previsti allo scopo di contrastare il terrorismo internazionale. A seguito della recente abrogazione del citato comma 4 e del successivo comma 5 dell’art. 7, relativi appunto all’obbligo di registrazione degli utenti, i soggetti che gestiscono internet point non sono più tenuti, dunque, ad identificare e registrare i navigatori. E’ stato invece mantenuto e prorogato al 31 dicembre 2011 l’obbligo (prima previsto sino al 31 dicembre 2010) di dotarsi di licenza rilasciata dal questore per coloro che intendano aprire un pubblico esercizio o un circolo privato per lo svolgimento di tali attività, con la specificazione, però, che la licenza è necessaria nel caso in cui l’erogazione del servizio costituisca attività principale del soggetto. Dunque dovranno richiedere il titolo abilitativo quei soggetti che mettono a disposizione, quale attività principale, del pubblico, dei clienti e/o dei soci, apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche. (D.A. per NL)