La Cassazione ha sancito con una sentenza depositata nella giornata di venerdì 17 luglio che “il giornale on line, al pari di quello cartaceo, non può essere oggetto di sequestro preventivo, eccettuati i casi tassativamente previsti dalla legge, tra i quali non è compreso il reato di diffamazione a mezzo stampa”.
La sentenza stabilisce infatti che una testata giornalistica telematica è “assimilabile funzionalmente a una tradizionale, rientrando nel concetto ampio di stampa, e soggiace alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario che disciplina l’attività di informazione professionale diretta al pubblico”. La decisione prende le mosse e scaturisce dal procedimento in cui erano stati indagati i giornalisti Luca Fazzo e Alessandro Sallusti per diffamazione a mezzo stampa di un magistrato di Cassazione relativamente a un articolo pubblicato sul sito ‘Il Giornale.it’. Allora il gip di Monza aveva disposto il sequestro preventivo, mediante oscuramento, della pagina contenente l’articolo e tale sequestro era stato confermato anche dai giudici del riesame. Le misure sono state però in un secondo momento ribaltate dalla Cassazione, che ha annullato senza rinvio i provvedimenti dei giudici di Monza, operando un’importante distinzione tra la stampa telematica e il “vasto ed eterogeneo ambito della diffusione di notizie e informazioni da parte di singoli soggetti in modo spontaneo”, vale a dire forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, pagine Facebook, che sono “certamente espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, ma non possono godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa. Rientrano infatti nei generici siti internet che non sono soggetti alle tutele e agli obblighi previsti dalla normativa sulla stampa”. Nessun dubbio per la legge insomma che il giornale online debba essere equiparato al quotidiano cartaceo: esso infatti è un prodotto editoriale, con una testata che lo identifica, viene diffuso in rete con regolarità e scadenza, possiede un direttore responsabile iscritto all’albo dei giornalisti e inoltre deve obbligatoriamente essere registrato presso il tribunale locale, così come all’interno del registro per gli operatori della comunicazione. (V.R. per NL)