Anche gli OTT operanti in Italia sono soggetti agli adempimenti in materia di informativa economica. È quanto sostiene il TAR del Lazio che ha rigettato il ricorso di Google (Italy e Ireland) avverso il provvedimento con il quale l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) aveva esteso alle concessionarie di pubblicità attive sul web e alle società operanti in Italia con sede all’estero l’obbligo di fornire i dati per l’Informativa Economica di Sistema (IES).
Tali dati peraltro sono rilevanti ai fini della valutazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per la verifica del rispetto del pluralismo. La pronuncia del TAR è un primo risultato di grande rilievo per il sistema radiotelevisivo italiano riunito in Confindustria Radio Televisioni, che nel giudizio davanti al TAR era intervenuta a sostegno dell’Agcom.
Google Ireland Limited e Google Italy Srl avevano impugnato invece il provvedimento dell’ Agcom sostenendo, tra l’altro, “di essere, rispettivamente, una società di diritto irlandese del gruppo Google, che sottoscrive in Italia i contratti con gli inserzionisti pubblicitari, senza operare nel settore audiovisivo o in quello editoriale; e una società che svolge attività di consulenza a favore di altre società del gruppo Google in materia di marketing, servizi legali, relazioni istituzionali, ricerca della clientela” e come tali non erano sottoposti all’obbligo. Accogliendo le tesi sostenute da Agcom e ribadite dai legali di CRTV (Giuseppe Rossi e Cesare San Mauro), il TAR del Lazio ha rilevato come “la funzione del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) – e di conseguenza dell’Informativa Economica di sistema (IES) – – quale strumento per verificare il rispetto del principio del pluralismo rende indifferente, ai fini della ricorrenza dell’obbligo di comunicazione, il fatto che la sede legale si trovi o meno nel territorio nazionale, fermo restando che la comunicazione riguarderà i soli ricavi prodotti in Italia”.
Quanto al richiamo al Testo Unico dei Servizi Media Audiovisivi e Radiofonici (TUSMAR), il TAR afferma che lo stesso, pur facendo riferimento ad operatori “stabiliti” in Italia “non osti all’estensione dell’obbligo di comunicazione, atteso che lo stesso art. 1 comma 28 della L. 650/1996 non prevedeva alcuna esclusione per operatori non aventi la sede legale in Italia”.
Il pieno assoggettamento, nel territorio italiano, per tutti gli operatori – compresi, quindi quelli esteri – ha quindi il suo fondamento giuridico “finalizzato al corretto adempimento dei compiti dell’Agcom in materia di tutela del pluralismo” e non determina alcuna lesione del diritto di stabilimento dell’impresa con sede in uno Stato diverso dell’Unione. Alle imprese straniere è quindi richiesto di operare, con riferimento ai ricavi maturati in Italia, in condizioni di perfetta parità con le imprese italiane.
In conclusione, non ha alcun rilievo il fatto che “Google Ireland sia già tenuta, ai fini del rispetto del pluralismo, al rispetto della normativa vigente in Irlanda, atteso che le corrispondenti previsioni mirano alla tutela del pluralismo con riferimento al solo territorio irlandese”.
Il Presidente di CRTV Franco Siddi ha dichiarato: “La linea seguita dall’Agcom fin dal 2013 quando assunse la delibera sugli obblighi di comunicazione per la IES non solo è legittima, ma risulta oggi ancora più qualificante rispetto all’azione di trasparenza e di garanzia del pluralismo intrapresa dall’Autorità. Il fatto che sulla questione sia maturata una consapevolezza condivisa fra l’Autorità e il mondo delle imprese radiotelevisive, nel rispetto delle diverse funzioni e attività, è una via maestra per l’affermazione degli indispensabili punti di equilibrio nella regolazione del sistema”. (M.L. per NL)