Videorecording online, è legale?

Con il caso Mediaset vs. VCast e le polemiche che ne sono scaturite può essere opportuno gettare uno sguardo alla questione da un punto di vista giuridico


da Punto Informatico

di V. Frediani (Consulentelegaleinformatico.it)

Roma – È di qualche giorno fa la notizia della diffida rivolta da Mediaset a VCast.it, il quale ha provveduto a sospendere momentaneamente le registrazioni della stessa tv privata. La controversia è interessante e giuridicamente combattuta, poiché ogni parte ha buoni motivi ed appoggi giuridici per sostenere la propria posizione.

Da un lato, VCast.it respinge ogni accusa sostenendo che le operazioni di registrazione che il sito consente costituiscono l’esercizio di un diritto riconosciuto agli utenti proprio dalla legge a tutela del diritto d’autore (legge n. 633/41 come novellata) che all’art. 71 sexies prevede espressamente: “È consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all’articolo 102-quater.”

Utilizzando i termini “uso esclusivamente personale” il legislatore ha riconosciuto all’utente-consumatore il diritto di poter registrare liberamente anche le trasmissioni televisive purché ciò avvenga fuori da scopi commerciali. E, secondo Vcast, non sussistendo alcuna commercializzazione o scambio delle registrazioni, le attività di registrazione consentite tramite il sito si limitano ad investire la sfera personale, rientrando pienamente nella previsione normativa del 71 sexies.
Bisogna però ricordare che attualmente le attività di videoregistrazione sono consentite anche in considerazione della “mediazione” economica che è stata fatta sul prezzo dei supporti video-registrabili. Sappiamo infatti che sul prezzo finale dei Cd-Rom, ad esempio, è già stata ricaricata una somma destinata ai soggetti che vantano diritti di autore (trattasi del cosiddetto equo compenso).

Lascia quindi un po’ perplessi la posizione giuridica di vcast.it. O da una parte si riconosce definitivamente che sui supporti non si deve più ricaricare alcunché da versare alla SIAE (che poi distribuisce agli autori), oppure si comincia a prevedere anche per il sistema VCast un “obolo” da versare.

Anche a questo giro siamo di fronte all’ennesima dimostrazione di come la legge 633 del 1941 sia anacronistica rispetto agli sviluppi tecnologici. La rete corre ormai troppo veloce per il legislatore e le beghe che nascono nel settore non fanno altro che frenare lo sviluppo.

Avv. Valentina Frediani
www.consulentelegaleinformatico.it

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