Il Senato ha approvato definitivamente la legge di stabilità (provv. n. 2464) e il bilancio dello Stato (provv. n. 2465). La legge di stabilità è stata approvata con 161 voti favorevoli, 127 contrari e 5 astenuti. Il bilancio dello Stato è stato approvato con 161 voti favorevoli, 124 contrari e 5 astenuti.
Sul fronte radiotelevisivo, queste le norme d’interesse. Entro 15 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Autorità per le geranzie nelle comunicazioni dovrà avviare le procedure per l’assegnazione dei diritti d’uso dei canali nel range 61-69 UHF che saranno impiegati per il potenziamento della banda larga mobile, mentre il MSE-Com fisserà la data per l’attribuzione dei titoli. Gli operatori televisivi che occupano tali frequenze dovranno liberarle entro e non oltre il 31/12/2012. Coloro che intenderanno dismettere l’attività di operatore di rete saranno indennizzati con una somma che nel complesso non potrà eccedere dal 10% degli introiti della gara e comunque non potrà superare i 240 mln di euro. I criteri e le modalità dell’indennizzo saranno determinati dal governo con un decreto concertato dal MSE e dal Ministero dell’Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge. Tra le altre novelle introdtte dalla legge di Stabilità per il settore televisivo, quella che prevede l’assegnazione definitiva delle frequenze DTT agli aventi diritti prima dello switch-off analogico/digitale integrale del territorio nazionale, con la previsione che da tale data chi svolgerà l’attività di radiodiffusione televisiva senza valido titolo sarà sanzionato ai sensi degli articoli 97 e 98 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Analogamente, l’esercizio di impianti non autorizzati dal MSE-Com comporterà la disattivazione degli stessi e la sospensione temporanea del diritto d’uso da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno e, in caso di recidiva entro tre anni, la revoca del diritto d’uso stesso. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di Stabilità, il MSE e l’Agcom dovranno fissare (ciascuno nelle aree di rispettiva competenza) gli ulteriori obblighi dei carrier dei servizi di media audiovisivi, al fine di garantire un uso più efficiente dello spettro e della valorizzazione e promozione delle culture regionali o locali, prevedendo, in caso di violazione dell’obbligo, il regime sanzionatorio di cui all’.art. 52 c. 3 del D. Lgs. 177/2005 e ss. mm. e ii (T.U. dei servizi di media audiovisivi e radiofonici). Nell’ipotesi di irradiazione di programmi tv digitali in difetto di valido titolo abilitativo è prevista, in capo al soggetto che ne ha la responsabilità editoriale, l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 98, comma 2 del D. Lgs 259/2003. Il network provider che veicola fornitori di servizi di media audiovisivi non autorizzati soggiace alla sospensione o alla revoca dell’utilizzo della risorsa assegnata con il diritto d’uso. (M.L. per NL)