Più tempo per i datori di lavoro per redigere o aggiornare il documento di valutazione dei rischi.
Con l’approvazione della Legge n. 129/2008 (G.U. n. 180 del 02/08/2008), di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97, è stata spostata dal 29 luglio 2008 al 1° gennaio 2009 la data di decorrenza dell’efficacia delle disposizioni previste dal Decreto Legislativo n. 81/2008 in tema di valutazione dei rischi. Si ricorda che, come già la precedente normativa, il D.L.vo n. 81/2008, prevede, tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di effettuare una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” (art. 2, comma 1, lettera q). Al termine di tale valutazione, il datore di lavoro è tenuto a redigere il documento di valutazione dei rischi, avvalendosi della collaborazione del cosiddetto responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nonché, nei casi in cui sia prescritta la sorveglianza sanitaria, del medico competente. Il D.L.vo n. 81/2008 aveva previsto, all’art. 306, comma 2, che tutte le disposizioni in esso stabilite in tema di valutazione dei rischi, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, sarebbero divenute efficaci decorsi novanta giorni dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 30/04/2008). Quindi il termine di entrata in vigore era stato fissato al 29 luglio 2008. Con la modifica apportata al suddetto art. 306, comma 2, dall’art. 4 del Decreto Legge 3 giugno 2008, n. 97 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 129/2008) il termine del 29 luglio 2008 è stato differito al 1° gennaio 2009. Vale la pena di ricordare che la mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi sulla base delle disposizioni del D.L.vo n. 81/2008 comporta, oltre che l’applicazione di pesanti sanzioni penali (l’arresto da 4 a 8 mesi o l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro), anche la previsione della sospensione dell’attività imprenditoriale. (D.A. per NL)