Un passo avanti verso la modernizzazione del processo civile: il processo civile telematico

Con nuovo Decreto il Ministero della Giustizia stabilisce le regole tecnico-operative per l’uso di strumenti informatici e telematici.
 
L’introduzione effettiva del processo civile telematico è uno degli obiettivi che sia la politica sia gli operatori del processo (magistrati, avvocati, ufficiali giudiziari, cancellieri, personale amministrativo dei tribunali) fortemente auspicano per cercare di risolvere, almeno in parte, il problema dell’inefficienza del processo civile in Italia. Com’è noto, il processo civile telematico è stato introdotto con il D.P.R. 13 febbraio 2001 n. 123; tuttavia sembra ancora lontano il tempo in cui gli strumenti telematici potranno essere effettivamente utilizzati nei tribunali. Il nuovo Decreto del Ministero della Giustizia del 17 luglio 2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2008 n. 180) in materia di regole tecnico-operative per la telematica nel processo civile sostituisce, a far data dal 1 settembre 2008, il precedente decreto dello stesso dicastero del 14 ottobre 2004. Le regole tecniche indicate nel nuovo provvedimento danno un’idea di quelle che dovrebbero essere le novità e gli strumenti nelle mani degli operatori della giustizia. Il processo civile telematico è strutturato sul SICI (Sistema Informatico Civile), che si compone di un gestore centrale (struttura tecnico-organizzativa che fornisce i servizi di accesso al SICI ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il SICI ed i soggetti abilitati) e di un gestore locale (sistema informatico che fornisce i servizi di accesso al singolo ufficio giudiziario o all’ufficio notifiche esecuzioni e protesti – UNEP – ed i servizi di trasmissione telematica dei documenti informatici processuali fra il gestore centrale ed il singolo ufficio giudiziario o UNEP). Vi sono poi i cosìddetti punti di accesso, che forniscono ai soggetti abilitati (avvocati, esperti e gli ausiliari del giudice, personale degli uffici UNEP o delle cancellerie, magistrati etc.) i servizi di connessione al gestore centrale e di trasmissione telematica dei documenti informatici relativi al processo, nonché la casella di posta elettronica certificata. In pratica, se il SICI sarà in tutti i suoi aspetti attuato, gli avvocati potranno depositare gli atti in tribunale direttamente per via telematica attraverso il meccanismo dell’autenticazione e l’utilizzo della firma digitale, basata su un certificato qualificato, rilasciato da un certificatore accreditato. Il tribunale o gli ufficiali giudiziari potranno, a loro volta, eseguire le notifiche all’avvocato direttamente per via telematica. Sarà poi possibile anche richiedere copie degli atti per via telematica, nonché consultare il cosiddetto fascicolo informatico, cioè la versione informatica del fascicolo d’ufficio, contenente gli atti del processo come documenti informatici, ovvero le copie informatiche dei medesimi atti, qualora siano stati depositati su supporto cartaceo. È chiaro che un meccanismo di tal genere potrebbe notevolmente accelerare i tempi del processo civile, eliminando, ad esempio, inutili code agli sportelli delle cancellerie, facendo risparmiare i costi dovuti alla conservazione del fascicolo cartaceo, velocizzando la stesura degli atti da parte dei giudici e così via. Il Decreto del Ministro della Giustizia precisa che l’attivazione del processo telematico debba essere preceduta da un decreto dirigenziale, che accerti l’installazione e l’idoneità delle attrezzature, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio. È inoltre previsto che, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto (ossia 180 giorni dal 1.9.2008), avvenga la pubblicazione delle caratteristiche specifiche della strutturazione dei modelli informatici. È poi precisato che le regole tecnico-operative dovranno essere adeguate all’evoluzione scientifica e tecnologica, con cadenza almeno biennale dall’entrata in vigore del decreto in esame. L’autenticazione dei soggetti abilitati esterni dovrà avvenire secondo le specifiche della Carta Nazionale dei Servizi. Possono essere utilizzati i dispositivi crittografici non conformi alla Carta Nazionale dei Servizi, purché emessi entro il 31 dicembre 2008. L’attuazione del processo telematico deve naturalmente fare i conti con la carenza di stanziamenti e con quei problemi tecnici che, probabilmente, si potranno risolvere ed affrontare solo con l’utilizzo effettivo dei mezzi informatici all’interno dei processi. Cosa, questa, ancora lunga da venire. (D.A. per NL)  

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