Un anno di riservatezza

Breve commento alla Relazione del Garante della privacy del 2007


di Alessandra Delli Ponti (avvocato e articolista di NL)

Il 16 luglio scorso il Garante per la Privacy (di seguito anche Autorità) ha presentato la sua Relazione sull’attività svolta nel 2007. La Relazione illustra: i diversi fronti sui quali è stata impegnata l’Autorità nel corso del 2007; lo stato di attuazione della legislazione sulla privacy; le prospettive di azione verso le quali intende muoversi il Garante. A parere di chi scrive, di quanto illustro nei contenuti della copiosa e interessante Relazione del 2007, i seguenti sono gli elementi maggiormente interessanti.

SETTORE PIU’ A RISCHIO: LA GIUSTIZIA

Secondo il Garante tra gli ambienti maggiormente a rischio privacy i Tribunali sono tra i primi posti. Il fattore di rischio segnalato dal Garante riguarda in particolare la vita delle cancellerie e delle aule dei Tribunali. Purtroppo gli elementi a rischio sono tali per cui difficilmente potranno essere eliminati senza un cospicuo investimento di risorse di personale ed attrezzature.

ATTUAZIONE DELLA PRIVACY: LE CIFRE DEL CONTENZIOSO

Ricorso al Garante

I provvedimenti collegiali adottati nel 2007 sono stati circa 500.
I ricorsi diminuiscono, passando dai 435 del 2006 ai 316 del 2007.
Rilevante incremento si è registrato nelle risposte a segnalazioni e reclami, passate dalle 2717 del 2006 alle 3078 del 2007, in particolare nei settori del credito al consumo, telefonia, pubblicità non gradita, Internet, giornalismo, dati personali dei dipendenti. Le ispezioni effettuate sono cresciute da 350 a 452 con un aumento del 30% rispetto al 2006, registrando un incremento in linea con gli obiettivi che l’Autorità si è posta degli ultimi anni. I controlli hanno riguardato, in particolare, operatori telefonici, call center, società farmaceutiche, anagrafe tributaria, strutture sanitarie, istituti di credito, sistemi di videosorveglianza. Le violazioni amministrative contestate sono passate dalle 158 del 2006 alle 228 del 2007.

I ricorsi davanti al Tribunale

Anche nel corso del 2007 si è avuta una conferma del favore che incontra presso gli interessati il procedimento di tutela giurisdizionale previsto dall’articolo 152 del Codice Privacy.
La procedura prevista estremamente snella e semplice è alternativa al ricorso al Garante, Nel 2007 il Garante ha segnalato un aumento del 125% del contenzioso davanti al Tribunale rispetto al 2006.

***

In calo quindi il contenzioso davanti al Garante, in aumento quello davanti ai Tribunali. Tali dati sono da circoscrivere, con tutta probabilità, alla reale semplicità del procedimento che ha contribuito ad accrescere la fiducia di interessati e consumatori ed al fatto che in sede giurisprudenziale è possibile richiedere anche il risarcimento del danno, elemento che il Garante non è competente a valutare.

SETTORE DI INTERESSE:LE ATTIVITA’ ECONOMICHE E I RAPPORTI DI LAVORO

L’attività del Garante nel corso dell’anno ha riservato particolare attenzione alle esigenze delle imprese per facilitarne gli adempimenti e garantire al contempo la corretta gestione dei dati personali di utenti e consumatori, anche in un quadro di economia globale e trasferimenti massicci di informazioni tra Paesi.

Al fine di aiutare la gestione dei rapporti di lavoro e delle attività economiche n ambito privato sono state approvate numerose Linee Guida,tra le quali quelle: sul rapporto di lavoro privato e pubblico; sui rapporti con la clientela in ambito bancario; sull’uso di internet e posta elettronica e la “Guida pratica e misure di semplificazione per le piccole imprese” (G.U. 21 giugno 2007 n. 142).
Numerose poi le segnalazioni al Garante in ambito economico e rapporti di lavoro. Tra le problematiche più segnalate il corretto utilizzo di strumenti di controllo di posta elettronica e Internet da parte dei dipendenti, problematiche oggi risolte dalle Linee Guida in materia di posta elettronica e internet.
Circa le ulteriori problematiche segnalate, si evidenziano in questa sede le principali.

Marketing e carte fedeltà

Numerose sono state le segnalazioni al Garante sulla richiesta di dati in sede di predisposizione di carte fedeltà, da cui risulta che il provvedimento generale in materia (Provvedimento generale del 24 febbraio 2005) è stato recepito solo in parte dagli operatori. Il garante ha precisato che possono essere richiesti i dati anagrafici degli utenti e i loro recapiti, mentre ulteriori dati (titolo di studio, professione, etc..) sono stati considerati – nei casi esaminati – eccedenti e non pertinenti. Numerose anche le irregolarità delle informative e dei casi di consenso che in caso di trattamenti di dati ulteriori rispetto a quelli necessari per la gestione della carta fedeltà dovrà essere espresso in maniera chiara e separata dal resto.

Lavoro – sistemi di rilevazione biometrica.

Il Garante ha rilevato l’installazione di molteplici sistemi di rilevazione dei dati biometrici dei lavoratori con finalità di accertamento delle presenze dei dipendenti sui luoghi di lavoro. Sul problema il Garante ha più volte precisato (da ultimo nelle linee guida in materia di rapporto di lavoro) che l’utilizzo dei dati biometrici dei lavoratori può essere giustificato solo in casi particolari e, in relazione ai luoghi di lavoro per presidiare aree “sensibili” (come ad esempio processi produttivi pericolosi, locali destinati alla custodia di beni o documenti rilevanti). Non è invece consentito il trattamento di dati biometrici per finalità di ordinaria gestione del rapporto di lavoro.

Lavoro – localizzazione, nuovi servizi satellitari

Sono pervenute numerose segnalazioni al Garante in relazione alla dubbia legittimità dell’installazione di strumenti di localizzazione dei veicoli dati in dotazione ai dipendenti (sistemi Gps). La problematica è particolarmente delicata poiché può costituire un illecito controllo dei lavoratori ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.
In un caso del 2007, tuttavia, il Garante ha ritenuto legittimo il sistema di localizzazione satellitare Gps su mezzi aziendali stante la sussistenza di un provvedimento autorizzatorio appositamente emesso dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

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