Il 25 agosto e il 1 settembre 2007 sono entrate in vigore le norme della Legge 03/08/2007 n° 123, recanti disposizioni in tema d’appalto e d’agevolazioni fiscali su spese sostenute per la sicurezza. In particolare:
1) dal 25 agosto per ogni attività oggetto d’appalto, il Datore di lavoro/Committente dei lavori, deve elaborare UN UNICO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI che indichi le misure adottate per eliminare le inevitabili interferenze che si producono per effetto dell’affidamento dei lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi.
Tale documento DOVRA’ESSERE ALLEGATO AL CONTRATTO D’APPALTO (ordine di materiale reso in opera).
Inoltre nei contratti di somministrazione, d’appalto e di subappalto di cui agli articoli 1559,1655 e 1656 del C.C., DEVONO ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATI I COSTI relativi alla sicurezza sul lavoro.
In caso d’infortunio, l’Imprenditore/Committente (Legale Rappresentante) risponde in solido con la ditta appaltatrice/lavoratore autonomo nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro.
2) dal 1 settembre tutti i lavoratori delle ditte appaltatrici devono avere un tesserino di riconoscimento (o registro di presenza se la ditta ha meno di dieci dipendenti).
3) dal 2008 per un biennio SI POSSONO SCARICARE ATTRAVERSO CREDITO DI IMPOSTA IL 50% DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA FORMAZIONE DEI PROPRI DIPENDENTI.
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