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Estratto da una circolare della struttura di competenze a più livelli Consultmedia (collegata a questo periodico)- la circolare integrale può essere richiesta esclusivamente dagli assistiti Consultmedia all’indirizzo: [email protected] – (…) = omissis – “(…) Con la presente s’intende portare all’attenzione delle imprese assistite che, a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (…), con riferimento all’ art. 19-bis 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 633/72; al D.L. n. 258/2006 convertito dalla Legge n. 278/2006; alla Decisione del Consiglio UE del 18/06/2007 e all’Informativa SEA 05.02.2007, n. 31, una Sentenza della Corte di Giustizia UE del 14/09/2006 (…) ha dichiarato illegittimo il regime d’indetraibilità dell’IVA previsto dall’art. 19-bis 1, lett. c) e d), d.P.R. n. 633/72, relativamente agli acquisti/importazioni di beni e servizi relativi ai veicoli aziendali (…). L’apposita autorizzazione comunitaria ha, pertanto, introdotto una percentuale forfetaria limitata pari al 40% del valore d’acquisto del bene o servizio. Sono escluse da tale limitazione le spese relative ai veicoli utilizzati come taxi, dalle scuole di guida, per noleggio o leasing, dai rappresentanti di commercio ovvero costituenti oggetto dell’attività (… segue per assistiti Consultmedia…) Nel ricordare che questa struttura è a disposizione per eventuali chiarimenti in merito all’argomento, si comunica che i partner di riferimento sono: dott.ssa Elena Bocciarelli – tel. 0331/402988 e-mail [email protected] – dott.ssa Luisa Bamonte – tel. 0331/402988 e-mail [email protected]