da Franco Abruzzo.it
Le amministrazioni pubbliche “possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa”. I vecchi cococo tutti da “stabilizzare”.
Le odierne lauree specialistiche sono parificate a quelle quadriennali (art. 13, comma 7, del dm 270/2004). Per accedere agli uffici stampa pubblici è, pertanto, insufficiente la laurea triennale. I laureati triennali non sono “esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria”,
INDICE
1. Urp, portavoce e uffici stampa nella P.A..
2. L’articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150 (Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni) inquadra sul piano normativa l’Ufficio stampa.
3. Uffici stampa: analisi della legge n. 150/2000 e del suo Regolamento (Dpr 442/2001) nonché dell’articolo 7 (comma 6) del dlgs 165/2001.
4. La Finanziaria per il 2008 (legge 244/2007) è per il contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle Pubbliche amministrazioni (articolo 3, commi da 76 a 85).
5. La stabilizzazione dei precari (anche i giornalisti degli Uffici stampa) nella Pubblica amministrazione è subordinata all’espletamento di procedure selettive di natura concorsuale.
6. La ratio della legge 150/2000 sui “giornalisti” negli Uffici stampa.
7. Il lavoro giornalistico negli uffici stampa. Giurisprudenza.
8. Uffici Stampa della Pa e trattative Fnsi/Aran. Oggi è problematica l’applicazione del Cnlg Fnsi/Fieg.
9. La sentenza 189/2007 della Consulta ha abrogato le norme della Regione Sicilia ma non incide sulle altre istituzioni pubbliche: illegittimi gli interventi tesi a colpire i diritti dei giornalisti occupati negli uffici stampa della Pubblica amministrazione (www.fnsi.it).
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di Franco Abruzzo
docente universitario a contratto di “Diritto dell’Informazione”