Tv. Tribunale di Siena: lecita rete cablata urbana per eliminare antenne riceventi da tetti. Tv locali contrarie condannate a spese per oltre 76.000 euro

Siena

Una recentissima decisione del Tribunale Civile di Siena ha definito un annoso contenzioso relativo ad una vicenda particolare e molto interessante.

L’origine della vicenda esattamente venti anni fa

Breve premessa: il Comune di Siena, nel 1999 approvò delibera per la realizzazione nella città di un head end e di una rete via cavo HFC, con l’obiettivo di eliminare le antiestetiche antenne riceventi sui tetti e offrire alla cittadinanza vari servizi, tra i quali quello di firma elettronica, di sportello unico, nonché di veicolare programmi già irradiati via etere e una selezione di quelli fruibili via satellite.

Siena Cablata

A partire dal 2002 la rete iniziò a trasmettere anche un programma denominato prodotto dalla società Siena Innovazione (della quale il Comune di Siena era l’unico socio): tale società, inoltre, si occupava direttamente del progetto “Siena città cablata”, finalizzato alla diffusione e realizzazione di canali tematici per l’amministrazione comunale e di un “canale civico” denominato C.C.S., dedicato a comunicazioni informative e di servizio del comune e della città di Siena.
Nella rete via cavo, oltre al programma “CCS cable TV”, venivano ritrasmessi i programmi di emittenti locali e nazionali private e pubbliche.

Concorrenza sleale?

Nel 2006, un gruppo di emittenti televisive locali citò il Comune di Siena e Siena Innovazione, asserendo che l’eliminazione delle antenne riceventi, nonostante l’avvenuto cablaggio avvenuto, avesse costituito monopolio nell’area di Siena e concorrenza sleale, impedendo la prosecuzione dell’attività imprenditoriale, dato che il collegamento al canale civico avrebbe avuto luogo senza il consenso dai residenti.

In giudizio (contro il cablaggio) anche Aeranti-Corallo e FRT (oggi Confindustria Radio TV)

In giudizio intervenivano anche le associazioni Aeranti – Corallo e F.R.T., a sostegno delle società attrici e un cittadino senese ad opponendum.
Le richieste dei soggetti attori erano: ripristino immediato e a spese dei convenuti delle antenne di ricezione dei programmi televisivi sui tetti degli immobili della città di Siena, previo ottenimento di consenso dei soggetti già collegati alla rete via cavo; condanna in solido del Comune di Siena e della Siena Innovazione a versare, nel caso di irreversibilità per l’impossibilità del ripristino delle antenne di ricezione, di ingenti somme, nonché di ulteriori cospicue somme quale risarcimento per aver reso impossibile l’effettuazione della sperimentazione digitale a causa dell’eliminazione delle antenne di ricezione e aver determinato mancata ricezione dei programmi irradiati via etere terrestre nell’area di Siena, in conseguenza della eliminazione delle antenne e infine per violazione della normativa in tema di diritto d’autore.

Condanna all’immediata cessazione della ripetizione dei programmi via cavo

Inoltre, le società attrici chiedevano anche condanna alla immediata cessazione della ripetizione dei programmi.
Il Comune di Siena si costituiva evidenziando, a parte questioni giuridiche e processuali; che: quanto installato non fosse altro che gigantesca antenna condominiale (in cui il condominio era l’intero Comune), che captava i segnali trasportandoli attraverso il cavo agli utenti, senza oneri per questi ultimi; tale innovativa operazione avrebbe reso possibile la diffusione di nuovi canali televisivi, sia gratuiti che a pagamento, la sperimentazione di canali interattivi tra il cittadino e la pubblica amministrazione, rendendo superfluo il mantenimento delle antenne, le quali avevano, peraltro, un effetto deturpante dal punto di vista estetico ed ambientale; l’opera infrastrutturale avesse notevoli possibilità di sviluppo e di modernizzazione e potesse offrire servizi anche a soggetti deboli, tanto da meritare il sostegno economico della Comunità Europea e delle amministrazioni nazionali.

Tutto gratis. Eppure….

Da un punto di vista tecnico-operativo il comune evidenziava come l’head end non facesse che ricevere i segnali, convogliarli nella rete a banda larga, rendendone possibile la ricezione anche via cavo, che l’allacciamento al cavo avvenisse solo su richiesta dei cittadini e gratuitamente, così come gratuita era la eliminazione delle antenne, salvo contrario avviso degli utenti.

Placet di Mediaset, RAI e molte tv locali

In ordine, poi, ai rapporti con le emittenti, il comune evidenziava di aver avviato, in occasione dell’attivazione dell’head end, una serie di contatti con le emittenti ricevibili a Siena, le quali erano state informate del progetto e della circostanza che i loro segnali sarebbero stati irradiati anche attraverso il cavo; che, inoltre, Rai, Mediaset ed altre emittenti nazionali e locali non avevano sollevato la benché minima contestazione, essendovi stato anzi un netto miglioramento della qualità di ricezione ed un ampliamento dell’area di copertura dei loro programmi, considerata anche la peculiare conformazione collinare del territorio senese; che, dunque, nessuna emittente, tra quelle il cui segnale veniva convogliato nel cavo, avesse mai chiesto di esserne esclusa, ma, ove fosse pervenuta tale richiesta, il comune di Siena vi avrebbe immediatamente dato corso.

I convenuti: libera scelta dei cittadini

La Siena Innovazione (difesa dagli avvocati Salvatore Anastasi e Gianluca Barneschi) nel suo scritto di costituzione in giudizio, evidenziando di essere munita del titolo abilitativo necessario a svolgere la propria attività (vanamente contrastata avanti il T.A.R. Toscana), ribadiva che la sostituzione delle antenne con la rete cablata non fosse stata conseguenza di atti autoritativi, ma di libera scelta dai cittadini di Siena.

La manina nel D. Lgs. 177/2005

La Siena Innovazione peraltro chiedeva al giudice adito di sollevare questione di costituzionalità in riferimento all’art. 5, comma I, lett. b), D. Lgs. 177/2005, nel quale, all’ultimo momento e in strategica concomitanza con il sorgere del contenzioso, era stata introdotto, ad hoc, il divieto per le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici e le società a prevalente partecipazione pubblica di essere titolari di titoli abilitativi per lo svolgimento delle attività di operatore di rete o di fornitore di contenuti.

La situazione si complica

La situazione già alquanto complessa, quasi come in un’esercitazione per studenti di giurisprudenza si ingarbugliava ulteriormente dato che il Comune di Siena si attivava avanti la Corte di Cassazione per regolamento preventivo di giurisdizione.
Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione dichiaravano la giurisdizione del giudice civile in materia e così il giudizio proseguiva avanti il Tribunale di Siena dove veniva disposto accertamento tecnico volto a descrivere le modalità di gestione del sistema head–end e ad accertare se le emittenti delle attrici avessero subìto pregiudizi.

La sentenza: bene aveva fatto il Comune di Siena

Dopo il deposito della c.t.u. e sua contestazione da parte delle attrici finalmente si giungeva alla sentenza.
Il giudice senese, sulla base della c.t.u., ha respinto tutte le domande delle attrici., affermando che: il segnale della rete cablata fosse di buona qualità e in molte zone della città permettesse il ricevimento di programmi altrimenti non sintonizzabili vai etere.

Non solo, il Tribunale di Siena ha rilevato anche come la rimozione delle antenne fosse avvenuta raccogliendo sempre l’adesione ampia della cittadinanza e come non sussistesse l’asserita carenza di titolo autorizzativo per la installazione e gestione della rete, dato che le apparecchiature dello head end, con esclusione del modulatore elettro-ottico che pilotava la fibra di collegamento con la sede, non ricadessero tra quelle per le quali era necessaria autorizzazione, sia per la installazione che per la gestione.

Telecom italia non aveva intrapreso iniziative

Il giudice, ha rilevato inoltre come, eventualmente, il soggetto legittimato fosse Telecom Italia, titolare di tale modulatore elettro-ottico, nei confronti del quale, peraltro, l’amministrazione competente, nonostante le reiterate richieste del legale delle attrici, non avesse intrapreso alcuna iniziativa e come non sussistesse l’asserita violazione del diritto d’autore.

Come era logico, nessun danno era stato arrecato alle emittenti

Il tribunale di Siena ha altresì accertato che non sussistesse quindi danno alcuno patito dalle emittenti delle attrici, dato che l’eliminazione delle antenne non aveva affatto reso inutili i ripetitori di queste ultime, atteso che tali ripetitori coprivano area molto più vasta di quella interessata dalla eliminazione delle antenne, né aveva reso impossibile l’effettuazione della sperimentazione del digitale terrestre, data che in effetti l’eliminazione delle antenne riguardava area pari allo 1.35% dell’utenza (nella sola Regione Toscana).

In definitiva, opera rispettosa dei diritti di tutti

Complessivamente in sentenza si afferma che la costituzione della rete e del canale civico non abbia creato lesioni alle società titolari delle emittenti, ma anzi benefici.

Inammissibile l’intervento di Aeranti-Corallo e FRT

Infine il Tribunale di Siena ha ritenuto inammissibile l’intervento in giudizio delle associazioni Aeranti-Corallo e F.R.T., nonché del cittadino senese non risultando “effettivo, concreto interesse giuridico tutelato di detti soggetti rispettivamente all’accoglimento ed al rigetto delle domande attrici. Si rileva, infatti, come gli intervenuti si siano limitati, rispettivamente, a sostenere e ad opporsi alle richieste delle emittenti attrici, senza avere, però, esplicitato e dimostrato adeguatamente un reale, autonomo loro interesse giuridico, e non di mero fatto, con riguardo all’esito del giudizio e, quindi, alla incidenza di quest’ultimo sulle loro posizioni.antenne tv riceventi - Tv. Tribunale di Siena: lecita rete cablata urbana per eliminare antenne riceventi da tetti. Tv locali contrarie condannate a spese per oltre 76.000 euro
Si osserva, al riguardo, come, in particolare, l’Associazione Aeranti Corallo, nell’esporre, sia nel proprio atto di intervento (depositato il 27.05.2010) che in sede di comparsa conclusionale, di essere un’associazione di categoria rappresentativa di imprese televisive locali, tra le quali figuravano anche alcune delle emittenti attrici, non abbia, come suddetto, manifestato le concrete ragioni giustificative del proprio interesse a partecipare al presente giudizio, non avendo addotto circostanziati elementi al riguardo.
Né può ritenersi sufficiente, ai fini della partecipazione ad un giudizio vertente tra altri soggetti, la generica circostanza, riferita dalla predetta intervenuta, che lo scopo dell’associazione è quello di tutelare gli interessi di categoria dei propri associati”.

Oltre 76.000 euro di spese a carico degli attori!

In sede di regolamentazione delle spese di lite il Tribunale di Siena ha condannato le attrici, in solido tra loro, a corrispondere in favore dei convenuti Comune di Siena e Siena Innovazione, per ciascuno di essi, la somma di euro 76.633,45, oltre accessori e al pagamento della c.t.u. (E.G. per NL)

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