Lo petizione (qui il testo) promossa da un gruppo di importanti tv locali italiane verso Agcom affinché l’attuale impianto regolamentare del logical channel numbering (LCN) non venga alterato in previsione dello switch-off del 2021/2022, si amplia.
Il gruppo di tv locali
Alle emittenti promotrici (tra le tante: Telecolor, Primarete, Telereporter, Telecampione, TRS, Lazio Tv, Gold Tv, ecc.) si sono aggiunte molte altre stazioni che hanno scaricato e messo in programmazione lo spot di sensibilizzazione (qui per il download).
Iniziativa a-ssociativa
Come già osservato, si tratta di un’iniziativa autonoma degli editori, non legata alle associazioni di categoria, alle quali pure esse aderiscono e che, per parte loro, si sono mostrate (pur con diversa intensità) critiche sulla possibilità di una rivoluzione dell’attribuzione della numerazione automatica dei canali sul telecomando.
La sostanza
In definitiva, le emittenti, consapevoli del disastro del 2010 in occasione del primo switch-off analogico/digitale, temono il disorientamento dell’utenza, che potrebbe annientare 10 anni di lavoro per la costruzione del posizionamento sul telecomando.
Le forche caudine
I problemi sono sostanzialmente due.
Il primo è il rischio che Agcom riveda i blocchi di numerazione del primo arco (1-100) delle tv locali (10-19 e 71-99), anche in considerazione dell’obbligo di legge di considerare la posizione di consorzi/intese di tv locali, che potrebbe determinare un effetto domino su tutte le altre attribuzioni LCN.
Quali saranno gli orientamenti di Agcom?
“La legge 205/17 prevede al comma 1035 la riserva di adeguati spazi ai consorzi e alle intese, e anche ciò concorre a rendere ineludibile un nuovo e complessivo bando di gara. Occorrerà innanzitutto comprendere quali siano gli orientamenti di Agcom sul tema, rilevando che sino ad oggi l’Autorità su tali aspetti ha sempre fatto ricorso ad una consultazione pubblica ed ha sempre considerato le problematiche evidenziate dagli operatori del settore”, osserva sul punto Maurizio Giunco di Confindustria Radio Tv.
I condomini LCN regionali
Ma sul tavolo ci sono anche le tante assegnazioni provinciali (all’interno della stessa regione) di LCN dell’arco 10/19 avvenute in intesa nel 2010/2012. Attribuzioni che imporrebbero l’estromissione di uno dei due soggetti co-assegnatari, non essendo concretamente possibile una presenza condivisa nelle nuove aree tecniche.
“L’utilizzazione nella regione di identica numerazione Lcn da parte di una serie di FSMA locali, esclude la possibilità di una riconferma “tout court” dei numeri oggi utilizzati”, osserva ancora Giunco, che su queste pagine si era dichiarato disponibile a valutare l’ipotesi di introdurre un parametro supplementare rispetto a quello del DPR 146/2017 per l’assegnazione di preferenze.
I bandi FSMA
Il secondo aspetto critico sono i bandi per fornitori di servizi di media audiovisivi (FSMA), che stabiliranno le graduatorie areali dei soggetti che hanno diritto ad essere trasportati sui nuovi mux T2.
A tali soggetti, in funzione del posizionamento in graduatoria, potrebbe essere assegnato un LCN diverso dall’attuale, quand’anche all’interno dello stesso blocco (10/19 e 71-99).
Tre numeri
Ma il problema riguarda anche gli archi di numerazione. E’ ormai noto che gli LCN a tre cifre hanno sostanzialmente lo stesso valore: l’utente deve infatti tenere comunque alla mente 3 numeri e la differenza la fanno semmai LCN più facili da ricordare piuttosto che bassi (es. 666 e 172) oppure la vicinanza di FSMA con contenuti di pregio (cd. effetto traino). Ergo, un’emittente che ha consolidato, per esempio attraverso un’intensa (e costosa) promozione, la presenza su un LCN alto, potrebbe non avere interesse a ricevere una numerazione sì inferiore, ma meno felice in termini di facilità di memorizzazione, vanificando la coltivazione del numero specifico fin qui condotta.
L’autoregolamentazione non risolve
E’ vero che sarà sempre consentito lo scambio di LCN all’interno della medesima area tecnica. Tuttavia, affidare ad una successiva autoregolamentazione la gestione LCN non risolve il problema, perché la disaffezione dell’utente all’indomani dell’attuazione della riassegnazione (immediatamente vincolante, evidentemente) sarebbe pressoché immediata e difficilmente recuperabile in un secondo tempo (cioè all’esito dell’operazione di scambio). (M.L. per NL)