Tre sentenze coeve del TAR Lazio in tema di sanzioni amministrative dell’Agcom hanno stabilito principi fondamentali, accogliendo le richieste della ricorrente.
I contenziosi erano scaturiti da tre ricorsi proposti da una emittente televisiva nazionale contro onerose sanzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rispettivamente per asserita programmazione di contenuto erotico ed errata e-o omessa apposizione delle sovraimpressioni obbligatorie.
Il TAR Lazio, sulla base della normativa prevista dalla delibera Agcom n. 136/2006 (come modificata dalle delibere n. 173/07/CONS e n. 54/08 /CONS), recante il regolamento in materia di procedure sanzionatorie, ha rilevato che l’azione dell’Agcom non sia stata legittima, a causa proprio della violazione di quanto stabilito in tali delibere Agcom.
Infatti, accogliendo le richieste del collegio difensivo della ricorrente (composto dagli Avvocati Gianluca Barneschi e Marco Imbimbo), il TAR, in un caso ha rilevato la decisiva violazione dei termini di legge tra accertamento e contestazione; negli altri due, tra contestazione e ordinanza-ingiunzione, con conseguente decadenza dell’Agcom dall’esercizio del potere sanzionatorio.
Secondo quanto inequivocabilmente affermato dal giudice amministrativo, “Tali termini – in quanto riferiti allo svolgimento di procedura sanzionatorie – devono considerarsi perentori, posto che, altrimenti, il privato si troverebbe esposto ad un potere sanzionatorio sine die in contrasto con i principi di buon andamento dell’azione amministrativa e di affidamento”.
Per quanto siffatti concetti appaiano logici e persino elementari, per decenni, la giurisprudenza (anche quella della Suprema Corte) non li aveva affatto condivisi, e dunque queste decisioni appaiono realmente importanti in riferimento a qualunque tipo di sanzione amministrativa.
La ferma pronuncia del TAR Lazio risulta enfatizzata dalle robuste condanne alle spese a carico dell’Agcom disposte in ciascuna delle tre decisioni. (E.G. per NL)