Tv. Pubblicità e medicina: gli spot di trattamenti medico-chirurgici sono vietati. Solo sulle reti nazionali

La Corte di Giustizia si esprime nel luglio 2008 con sentenza C-500/06.
La vicenda nasce dalla domanda presentata alla Corte di Giustizia, da parte di un Giudice di Pace di Genova, che era stato chiamato a decidere su una controversia riguardante la trasmissione di pubblicità televisiva di trattamenti estetici. Come noto, in Italia esiste una legge che regola la pubblicità sanitaria (L. 175/1992), molto restrittiva rispetto al contenuto della direttiva europea 89/552/CE – meglio conosciuta come “Televisione senza frontiere” – la quale pone un divieto di pubblicizzazione di quei trattamenti medici eseguibili dietro prescrizione medica. La normativa italiana, al contrario, vieta la pubblicità, su reti televisive nazionali, di trattamenti medico-chirurgici eseguiti in strutture sanitarie private, imponendo invece alle restanti reti (quelle locali) un limite di spesa pubblicitaria pari al 5% del reddito dichiarato nell’anno precedente. Di primo acchito si potrebbe gridare allo scandalo e minacciare ogni tipo di azione legale per violazione delle libertà fondamentali e della libera prestazione professionale. La realtà è che vi è un punto fondamentale da tenere in considerazione: la tutela della salute pubblica. La difesa di questo principio, può giustificare – nei limiti, quindi, di ragioni imperative di interesse pubblico – una simile restrizione. La Corte, con la sentenza C-500/06, cerca di compenetrare questi opposti principi, libertà e interesse pubblico, affermando che pur non condividendo un principio così rigido e restrittivo esso è giustificato dalla tutela della salute pubblica. Ma la situazione italiana soddisfa queste condizioni? Pur se troppo restrittiva, la normativa italiana garantisce la tutela di un interesse pubblico? Purtroppo no. Il problema sta tutto nel fatto che la legislazione del 1992 vieta la pubblicità dei trattamenti in parola solo sulle reti nazionali e non su quelle locali. Ciò significa che la normativa non è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo che si è posto: la tutela della salute. Perché? In quanto introduce un meccanismo che determina un divieto della pubblicità relativa ai trattamenti medico-chirurgici sulle reti televisive nazionali, offrendo al contempo la possibilità di diffondere un tali “servizi” sulle reti televisive locali. (M.P. per NL)

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER