Agcm vuole vederci chiaro sulle offerte e relative strategie di marketing di DAZN e Sky.
Secondo DAZN, al centro di numerose contestazioni dei suoi utenti per impossibilità di fruire concretamente del servizio, i gravi problemi di streaming, sulle cui cause abbiamo già pubblicato un approfondimento insieme agli esperti di Fluidstream, sarebbero stati risolti o comunque sarebbero fortemente stati alleviati.
“Nel corso delle ultime settimane il nostro team ha lavorato con grande impegno per migliorare l’esperienza dei nostri clienti (…). Il numero degli utenti registrati è più che raddoppiato dal primo weekend di Serie A TIM. Allo stesso tempo (…) anche la qualità del servizio è migliorata e abbiamo dimezzato il buffering time medio degli utenti rispetto al primo weekend di Serie A”, ha spiegato la società in una nota all’indomani delle proteste degli utenti.
Non dello stesso avviso sono però le associazioni di consumatori, che continuano a lamentare malfunzionamenti incompatibili con le garanzie fornite in sede di sottoscrizione degli abbonamenti, cosicché l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) ha avviato due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale DAZN) e di SKY Italia S.r.l. e con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.
Relativamente alla seconda posizione per la Agcm, la società SKY avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole.
Circa i clienti già abbonati al pacchetto calcio, la condotta di SKY, ad avviso della Agcm, “potrebbe presentare profili di aggressività in quanto – a fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti – il professionista avrebbe indotto tali soggetti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata”.
SKY, sempre secondo la Agcm, “potrebbe altresì avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019”.
Quanto alle società del gruppo Perform (anche DAZN), sono oggetto di attenzione della Agcm, da un lato, l’enfasi data al claim “quando vuoi, dove vuoi”, che “farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo le limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione”; dall’altro, i messaggi che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà “il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo”.
Inoltre, l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, “darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici”.
Tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, presentando sia profili di ingannevolezza rispetto alle informazioni comunicate dal professionista in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto il professionista potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto. (E.G. per NL)