Sette giorni di passione per Mediaset. Da una parte la sofferta cessione in data 30/11/2018 da parte di Mediaset Premium Spa a Sky Italian Holdings Spa del 100% di R2 srl, società a cui era stato conferito da Premium il ramo d’azienda Operation Pay relativo ad ambiti quali manutenzione tecnica, attività commerciali e aree analoghe, operazione sottoposta all’approvazione delle Autorità competenti – Agcm e Agcom – e che, tiene a precisare l’azienda, “non riguarda l’offerta di tv a pagamento di Mediaset Premium Spa alla propria base clienti”.
Dall’altra, nelle aule dei tribunali, Mediaset è stata interessata da due processi a rilevante impatto mediatico, perlomeno di settore.
Il Biscione, ha infatti modificato le sue domande contro Vivendi in sede giudiziaria, passando ad una richiesta di danni dalla precedente richiesta di esecuzione del contratto di acquisto di Mediaset Premium.
La società sarebbe stata valorizzata 730 milioni di euro all’epoca dell’accordo, attraverso uno scambio azionario reciproco fra i due gruppi. Nell’udienza del 04/12/2018 il Tribunale di Milano avrebbe deciso di fatto solo un rinvio al 12 marzo per la chiusura della fase istruttoria.
Secondo fonti di stampa la richiesta danni di Mediaset arriverebbe a 3 miliardi di euro e gli analisti di Equita SIM fanno sapere che nella loro somma delle parti valutano Premium 470 milioni di euro, potenziale incasso dalla causa in corso.
Infine, il Biscione ha perso (almeno in primo grado) la causa contro RTL 102.5 per l’utilizzo del marchio “W L’Italia” nel programma condotto da Gerardo Greco su Rete 4.
Il Tribunale di Roma ha infatti inibito, con effetto immediato, “… alla Reti Televisioni Italiane-R.T.I. s.p.a. di utilizzare, anche quale titolo o testata di trasmissione televisiva, il marchio W L’Italia nella sua versione grafico figurativa per la quale era stata richiesta inizialmente la registrazione del marchio, così come per la parte denominativa equivalente, dal momento della comunicazione della presente ordinanza, nonché va ordinato il ritiro di eventuale materiale pubblicitario riportante detto contrassegno entro dieci giorni dalla comunicazione dell’ordinanza medesima…”.
Il Tribunale ha, inoltre, riconosciuto come vi sia il concreto rischio di confondibilità dei marchi delle due trasmissioni e che, quindi, Mediaset possa trarne “… un indebito vantaggio pubblicitario a seguito dell’uso di un marchio già utilizzato da una radio tra le più seguite per una trasmissione con ottimi ascolti”. (E.G. per NL)