TAR Lazio: contributi Covid-19 non a sostegno di perdite economiche delle tv locali, ma a beneficio della collettività attraverso maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali. Assegnarli a emittenti inserite nella graduatoria ex DPR 146/2017, consegue a necessità e ad urgenza di individuare celermente quelle meritevoli. Selezione attraverso dati Auditel corretta perché garantisce massima diffusione informazione.
Il ricorso contro i contributi Covid-19
Respinto dal TAR Lazio il ricorso cautelare introdotto da alcune emittenti televisive locali e da un’associazione di categoria contro il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 12/10/2020 recante “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020″ e il Decreto del medesimo Mise del 13/11/ 2020 rubricato “Definizione dei criteri di verifica e delle modalità di erogazione degli stanziamenti previsti a favore delle emittenti locali televisive e radiofoniche, ai sensi dell’articolo 195 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34”.
Mancanza del fumus boni iuris
Secondo i giudici amministrativi il ricorso contro le modalità di assegnazione dei contributi Covid-19 risultava priva del requisito del fumus boni iuris (essenziale per l’accoglimento del ricorso insieme al periculum in mora).
In particolare, scrivono i giudici nell’ordinanza del 11/01/2021, “trattasi di contributo straordinario istituito non a sostegno delle perdite economiche subite dalle emittenti televisive locali, ma a beneficio della collettività ai fini del perseguimento dell’interesse pubblico della maggiore diffusione possibile delle informazioni istituzionali necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria”.
Criteri adatti ad individuare velocemente imprese meritevoli di sostegno
Peraltro, per i giudici “la previsione legislativa di erogare il contributo in questione a quelle emittenti locali già inserite nella graduatoria di cui al DPR 23 agosto 2017, n. 146, non appare manifestamente irragionevole, tenuto conto sia della necessità e dell’urgenza di individuare celermente le emittenti locali deputate a svolgere tale servizio sia della circostanza che le emittenti locali inserite nella graduatoria formata ai sensi del DPR 146/2017 sono state selezionate, tra i vari criteri, anche con riferimento ai dati auditel sugli indici di ascolto, il che sembra meglio garantire l’obiettivo della massima diffusione delle informazioni istituzionali connesse alla diffusione del contagio da COVID-19“.
Ordinanza del TAR Lazio rafforza ulteriormente DPR 146/2017
In definitiva, il ricorso, allo stato della sua fase cautelare, pare aver rafforzato ulteriormente il DPR 146/2017, nella misura in cui vengono consolidati i criteri di accesso, con particolare riferimento al dato Auditel. (E.G. per NL)