Nell’ambito del giudizio promosso da una tv locale, la VI Sezione del Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio tenutasi il 09/05/2019, ha respinto l’istanza della società ricorrente di sospensione dell’efficacia del decreto direttoriale ministeriale con cui il Mise ha autorizzato la liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40% dei contributi 2016 in favore delle emittenti televisive locali commerciali.
Per effetto di tale decisione il Ministero procederà all’erogazione degli importi (secondo acconto in misura del 40% del totale) dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017.- Lapidarie le motivazioni dei giudici amministrativi per i quali l’appello cautelare era infondato e andava respinto. “Va premesso che, per principio pacifico del processo civile, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a., nessuno, salvi i casi tassativi di legge, può far valere in nome proprio un diritto altrui – si legge nel provvedimento –. Di conseguenza, la domanda proposta dalla ricorrente appellante va intesa come volta a far valere esclusivamente le pretese patrimoniali ad essa eventualmente spettanti, e non le pretese di altri soggetti, ancorché essi possano versare nella stessa sua situazione.
Ciò posto, è emerso dal contraddittorio processuale (in particolare, le memorie 6 maggio 2019 della FNSI a p. 9 e della ricorrente appellante a p. 8) che le somme ancora da distribuire, accantonate dal Ministero in via prudenziale per il caso di accoglimento del ricorso e pari al 10% del totale, sono più che sufficienti a coprire il finanziamento che alla ricorrente appellante spetterebbe anche nella più favorevole delle ipotesi da lei prefigurate, e ciò a prescindere dal rilievo, pure svolto dalla difesa del Ministero, per cui si tratta comunque di un’obbligazione pecuniaria di cui il debitore è un soggetto sicuramente solvibile come lo Stato.
L’ulteriore rischio paventato dalla ricorrente appellante, ovvero una generale ridistribuzione dei fondi, che toccasse le posizioni anche di altri soggetti, intanto è allo stato solo un’eventualità teorica, e comunque richiederebbe un’iniziativa giudiziaria di questi altri interessati, che al momento non consta. Di conseguenza, manca il periculum in mora“, hanno concluso i supremi giudici amministrativi.
Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum l’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria Radio TV, l’associazione A.L.P.I., i sindacati maggiormente rappresentativi del settore (SLC-CGIL, FISTel Cisl, Uilcom-UIL) e la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI). Qui il testo del provvedimento del Consiglio di Stato. (E.G. per NL)