Tv locali. Sospiro di sollievo per i contributi 2016: Consiglio di Stato respinge definitivamente ricorso vs DM pagamento 2° acconto. Via alle liquidazioni

provvedimenti, consiglio di stato

Nell’ambito del giudizio promosso da una tv locale, la VI Sezione del Consiglio di Stato nella Camera di Consiglio tenutasi il 09/05/2019, ha respinto l’istanza della società ricorrente di sospensione dell’efficacia del decreto direttoriale ministeriale con cui il Mise ha autorizzato la liquidazione di un secondo acconto nella misura del 40% dei contributi 2016 in favore delle emittenti televisive locali commerciali.

Per effetto di tale decisione il Ministero procederà all’erogazione degli importi (secondo acconto in misura del 40% del totale) dei contributi relativi agli anni 2016 e 2017.- Lapidarie le motivazioni dei giudici amministrativi per i quali l’appello cautelare era infondato e andava respinto. “Va premesso che, per principio pacifico del processo civile, applicabile anche al processo amministrativo in forza dell’art. 39 c.p.a., nessuno, salvi i casi tassativi di legge, può far valere in nome proprio un diritto altrui – si legge nel provvedimento. Di conseguenza, la domanda proposta dalla ricorrente appellante va intesa come volta a far valere esclusivamente le pretese patrimoniali ad essa eventualmente spettanti, e non le pretese di altri  soggetti, ancorché essi possano versare nella stessa sua situazione.

Ciò posto, è emerso dal contraddittorio processuale (in particolare, le memorie 6 maggio 2019 della FNSI a p. 9 e della ricorrente appellante a p. 8) che le somme ancora da distribuire, accantonate dal Ministero in via prudenziale per il caso di accoglimento del ricorso e pari al 10% del totale, sono più che sufficienti a coprire il finanziamento che alla ricorrente appellante spetterebbe anche nella più favorevole delle ipotesi da lei prefigurate, e ciò a prescindere dal rilievo, pure svolto dalla difesa del Ministero, per cui si tratta comunque di un’obbligazione pecuniaria di cui il debitore è un soggetto sicuramente solvibile come lo Stato.

L’ulteriore rischio paventato dalla ricorrente appellante, ovvero una generale ridistribuzione dei fondi, che toccasse le posizioni anche di altri soggetti, intanto è allo stato solo un’eventualità teorica, e comunque richiederebbe un’iniziativa giudiziaria di questi altri interessati, che al momento non consta. Di conseguenza, manca il periculum in mora“, hanno concluso i supremi giudici amministrativi.
Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum l’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria Radio TV, l’associazione A.L.P.I., i sindacati maggiormente rappresentativi del settore (SLC-CGIL, FISTel Cisl, Uilcom-UIL) e la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI). Qui il testo del provvedimento del Consiglio di Stato. (E.G. per NL)

foto antenna di Floriano Fornasiero

Questo sito utilizza cookie per gestire la navigazione, la personalizzazione di contenuti, per analizzare il traffico. Per ottenere maggiori informazioni sulle categorie di cookie, sulle finalità e sulle modalità di disattivazione degli stessi clicca qui. Con la chiusura del banner acconsenti all’utilizzo dei soli cookie tecnici. La scelta può essere modificata in qualsiasi momento.

Privacy Settings saved!
Impostazioni

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente sotto forma di cookies. Controlla qui i tuoi servizi di cookie personali.

Questi strumenti di tracciamento sono strettamente necessari per garantire il funzionamento e la fornitura del servizio che ci hai richiesto e, pertanto, non richiedono il tuo consenso.

Questi cookie sono impostati dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web da attacchi di spam dannosi e per testare se il browser è in grado di ricevere cookies.
  • wordpress_test_cookie
  • wp_lang
  • PHPSESSID

Questi cookie memorizzano le scelte e le impostazioni decise dal visitatore in conformità al GDPR.
  • wordpress_gdpr_cookies_declined
  • wordpress_gdpr_cookies_allowed
  • wordpress_gdpr_allowed_services

Rifiuta tutti i Servizi
Accetta tutti i Servizi

Ricevi gratis la newsletter di NL!

ATTENZIONE! Il 14/12/2024 scade termine per iscrizione in lista SIG (Servizi di Interesse Generale) istituita da Agcom per rilevanza in elenchi dei device smart: [email protected]

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER