Nuovo capitolo dell’infinita vicenda delle graduatorie per la riassegnazione delle frequenze DTT alle emittenti locali nelle regioni Lombardia e Piemonte pubblicate dal Ministero nel 2013.
Il TAR Lazio, con ordinanza depositata in segreteria ieri (decisione assunta il 25 giugno 2014), nell’ambito di un ricorso presentato da un operatore di rete locale, ha disposto un importante adempimento istruttorio, consistente nel disporre a carico del Ministero dello Sviluppo Economico il deposito in giudizio di una dettagliata relazione, corredata dalla documentazione di riferimento relativa alle modalità di comunicazione alla Fondazione Ugo Bordoni, e del relativo calcolo, dei dati specifici di ciascun soggetto inserito in posto utile della graduatoria (nonché della parte ricorrente), afferenti l’ampiezza della copertura degli impianti a ciascuno riconducibili, nonché riferiti alla relativa modalità di valutazione (nello specifico se effettuata “interference free”); alla circostanza se siano state considerate le coperture degli impianti del ricorrente effettuanti servizio in Lombardia (con indicazione dei motivi in caso di mancata considerazione nonché sulle modalità di valutazione della potenza ERP degli impianti); alle modalità di comunicazione e relativo calcolo dei parametri di cui all’art. 2, comma 3, lett. a) e b) del bando; alle modalità con cui a sua volta la Fondazione incaricata ha provveduto a comunicare al Ministero le operazioni e l’esito del calcolo di tutti i parametri in questione inseriti. Il TAR ha altresì disposto che l’Amministrazione depositi una dettagliata relazione di chiarimenti sullo stato della procedura relativa all’assegnazione del CH 35 UHF nella Regione Piemonte, evidentemente quale risorsa utile a dirimere le controversie. All’adempimento il Ministero dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa dell’ordinanza. Inoltre, poiché l’eventuale collocamento in posizione utile nella graduatoria della Regione Lombardia, all’esito dell’accoglimento delle doglianze del ricorrente, in relazione al corretto calcolo della copertura o della corretta valutazione del bilancio allegato alla domanda di partecipazione comporta il coinvolgimento di controinteressati non ancora evocati in giudizio, i giudici amministrativi hanno disposto che "parte ricorrente dovrà provvedere ad integrare il contraddittorio, ai sensi dell’art. 49 c.p.a., notificando copia autentica del ricorso introduttivo e di questa ordinanza a tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria per la Regione Lombardia, entro sessanta giorni dalla comunicazione e/o notificazione della presente ordinanza, con conseguente deposito in giudizio della prova dell’avvenuta notifica entro il termine perentorio di trenta giorni dall’ultima". La nuova udienza pubblica è stata fissata al 14 gennaio 2015. (M.L. per NL)