Nessuno vi dà niente per niente. Nemmeno lo Stato. Anzi, soprattutto lo Stato. Infatti essere operatori di rete in ambito locale può costare molto caro. Esattamente 27.750,00 euro annui se si servono fino a 200.000 abitanti; 55.000,00/anno se si illuminano fino a 10 milioni di teste e 110.000,00/anno se si supera tale soglia di popolazione.
Ma non basta: per le frequenza di diffusione e di contribuzione punto/punto o punto/multipunto occorre versare annualmente oboli da decine di migliaia di euro. Gli editori, pardon, gli operatori rete saranno saltati sulla sedia: ecchimai ha previsto un salasso del genere?! Ma le determine di attribuzione dei diritti d’uso delle frequenze digitali perdiana! Che forse non avete letto bene. Già, perché, prima di ordinare, bisognerebbe leggere bene il menù. Il quale, nel caso di specie, è chiaramente riportato all’art. 34 c. 1 del D. Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Tale norma prevede che “Oltre ai contributi di cui all’articolo 35, possono essere imposti alle imprese che forniscono reti o servizi ai sensi dell’autorizzazione generale o alle quali sono stati concessi diritti di uso, diritti amministrativi che coprano complessivamente i soli costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici di cui all’articolo 28, comma 2 (…)”. Il successivo comma 2 statuisce che “La misura dei diritti amministrativi di cui al comma 1 e’ riportata nell’allegato n. 10”, il quale, rubricato “Determinazione dei diritti amministrativi e dei contributi di cui, rispettivamente, agli articoli 34 e 35, comma 2, del Codice”, all’art. 1 c. 1 dispone che “(…) le imprese titolari di autorizzazione generale per l’installazione e fornitura di reti pubbliche di comunicazioni, comprese quelle basate sull’impiego di radiofrequenze (…) sono tenute al pagamento annuo, compreso l’anno a partire dal quale l’autorizzazione generale decorre, di un contributo che e’ determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell’offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell’autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, e’ il seguente: a) nel caso di fornitura di reti pubbliche di comunicazioni: 1) sull’intero territorio nazionale, 111.000,00 euro; 2) su un territorio avente fino a 10 milioni di abitanti, 55.500,00 euro; 3) su un territorio avente fino a 200 mila abitanti, 27.750,00 euro (…)”. Mica finisce qui, però. C’è infatti anche il conto del dessert, costituito dai contributi di cui all’art. 35 del medesimo Codice delle comunicazioni elettroniche, elencati nel solito allegato 10, segnatamente all’art. 2 commi 7 e 8 , che prevedono rispettivamente che “I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete diffusiva TV sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro” e che “I titolari di diritti di uso di frequenze radioelettriche per l’espletamento di servizi di rete di contribuzione televisiva punto-punto o punto-multipunto sono tenuti al pagamento dei contributi annui di seguito indicati: a) per larghezza di banda fino a 100 KHz esclusi 1.110,00 euro; da 100 KHz inclusi a 1 MHz escluso 5.550,00 euro; da 1 MHz incluso a 10 MHz esclusi 11.100,00 euro; da 10 MHz inclusi 22.200,00 euro”. E adesso, buona digestione…