Il TAR Lazio – Sezione III, ha rigettato oggi l’istanza di sospensiva promossa da un’emittente televisiva locale nei confronti del Decreto Direttoriale del 25/02/2019 con il quale il Ministero dello sviluppo economico – DGSCERP aveva disposto l’erogazione di un secondo acconto pari al 40% dei contributi tv relativi all’anno 2016.
“L’eventuale accoglimento della richiesta di sospensiva avrebbe causato un danno incalcolabile, oltre che ingiustificato sotto il profilo giuridico, all’intero settore, la cui profonda e perdurante crisi economica, occupazionale e di mercato è ampiamente accertata da tutte le parti sociali“, annuncia Confindustria Radio Tv in una nota, che ricorda come “La mancata erogazione dei contributi avrebbe, inoltre, impedito alle imprese di procedere al pagamento degli stipendi alle migliaia di dipendenti del settore”.
Come ricordato dallo stesso giudice amministrativo “nel contemperamento degli opposti interessi, si debbono tenere in debito conto le aspettative di centinaia di imprese televisive che hanno beneficiato dei nuovi criteri di assegnazione delle sovvenzioni e che, dal 2015, sono in attesa dell’erogazione delle somme derivanti dai precedenti provvedimenti non sospesi”.
Nel giudizio sono intervenuti ad opponendum l’Associazione Tv Locali aderente a Confindustria Radio TV, l’associazione A.L.P.I., i sindacati maggiormente rappresentativi del settore (SLC-CGIL, FISTel Cisl, Uilcom-UIL) e la Federazione Nazionale della Stampa (FNSI). (E.G. per NL)