Tv locali, contributi: l’Antitrust invita governo e Parlamento a rivedere le modalità di attribuzione

Con segnalazione (AS718) pubblicata sul Bollettino 26/2010, l’Agcm ha espresso alcune considerazioni  sulle “problematiche di carattere concorrenziale” emerse nell’applicazione del DM 292/2004, riguardante il regolamento per la concessione dei benefici previsti a favore delle emittenti televisive locali dall’art. 45, c.3, L. 448/1998 e s.m.i.

A finire nel mirino dell’Antitrust sono le norme relative alle modalità di ripartizione dei contributi statali, che “possono produrre effetti distorsivi delle dinamiche competitive nel mercato”. L’analisi dell’Agcm si sofferma in particolare: sulle disposizioni del D.M. 292/2004 che definiscono i criteri in base ai quali vengono assegnati i punteggi alle emittenti ai fini del riconoscimento dei contributi; sulla previsione relativa all’assegnazione dei quattro quinti della somma totale dei contributi stanziati per ciascuna regione, in modo proporzionale, al primo 37% dell’apposita graduatoria predisposta dai Corecom regionali, nonché sulla mancata inclusione, nel regolamento stesso, del requisito della regolarità nel versamento dei contributi previdenziali tra quelli che consentono l’accesso alla graduatoria. Secondo l’Autorità Antitrust, innanzitutto, i criteri oggi previsti per l’assegnazione dei benefici finiscono con il premiare “in modo maggiormente significativo le imprese che già realizzano fatturati elevati e che già dispongono di un consistente numero di dipendenti”. “Le imprese televisive che realizzano fatturati più elevati – scrive l’Agcm – ottengono un significativo numero di punti aggiuntivi che contribuiscono ad elevare la posizione in graduatoria delle stesse e, di conseguenza, il contributo ad esse spettanti”. La normativa vigente prevede infatti che alle tv locali aventi titolo all’erogazione del contributo venga assegnata una somma sulla base di una graduatoria stilata dai diversi Corecom, che tiene conto della media dei fatturati realizzati nel triennio precedente e del personale dipendente applicato allo svolgimento dell’attività televisiva. A tali criteri, a giudizio dell’Autorità, ne andrebbero aggiunti altri, quali la valutazione del tempo che le emittenti televisive locali riservano ai programmi informativi e l’innovazione tecnologica degli impianti di radiodiffusione televisiva eserciti. Tali criteri, infatti, “sarebbero maggiormente idonei al raggiungimento dell’obiettivo principale che il legislatore si prefiggeva nel momento dell’introduzione della normativa in esame (il D.M. 292/2004, ndr), consistente nel sostenere ed incentivare l’esistenza e l’operatività di imprese televisive in ambito locale a tutela del pluralismo dell’informazione”. Ad essere criticate dall’Autorità, in quanto capaci di determinare disparità di trattamento, sono poi le disposizioni del Decreto Ministeriale che prevedono l’attribuzione, in modo proporzionale, alle sole emittenti che rientrano nel primo 37% della graduatoria dei quattro quinti della somma totale stanziata. Secondo l’Agcm, a fare le spese di tale previsione sono le imprese “che si situano, in forza della medesima graduatoria, ai posti immediatamente di seguito al 37% (…)”. Tali emittenti infatti pur avendo, a volte, “caratteristiche, in termini di fatturato e di dipendenti, alquanto simili a quelle delle emittenti che sono state invece ricomprese nel 37% (…)”, accedono tuttavia solo al 20% del contributo totale (che viene diviso in parti uguali tra tutte le imprese presenti nella graduatoria), ottenendo, dunque, il medesimo beneficio riconosciuto elle emittenti situate negli ultimi posti della graduatoria, in quanto in possesso di un basso fatturato e di pochi dipendenti. Per tale ragione, l’Autorità Antitrust propone di modificare la normativa vigente, prevedendo che i quattro quinti della somma totale vengano ripartiti, in modo proporzionale al punteggio ottenuto, tra tutte le emittenti presenti in graduatoria, al fine di distribuire ad un maggior numero di imprese la parte più ingente del contributo, mentre “la restante parte (il 20% diviso in parti uguali) potrebbe comunque continuare a sovvenzionare le emittenti presenti negli ultimi posti della graduatoria”. Infine, l’Agcm nella segnalazione pubblicata ieri sul proprio sito, propone di modificare il regolamento di cui al D.M. 292/2004, introducendo tra i requisiti che devono essere contenuti nella domanda “a pena di esclusione dalla graduatoria”, la dichiarazione di essere in regola con i contributi previdenziali (il regolamento vigente richiede infatti il requisito del pieno assolvimento degli obblighi contributivi previdenziali ai fini dell’erogazione dei contributi, ma non anche ai fini dell’inserimento nella graduatoria). Tale previsione consentirebbe – scrive l’Agcm – “di assicurare che tutte le imprese concorrano all’assegnazione ad armi pari” . (D.A. per NL)
 

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