L’assenza di compenso non può escludere il carattere intenzionale di una pubblicità occulta. Lo sostiene la Corte di giustizia Ue, secondo la quale “considerare l’esistenza di un compenso come indispensabile per ritenere provata l’intenzionalità, rischierebbe di compromettere la protezione degli interessi dei telespettatori”.
Per garantire un’integrale e adeguata protezione degli interessi dei consumatori, ricorda la Corte, la direttiva ‘Televisione senza frontiere’ sottopone la pubblicità televisiva a un certo numero di norme minime e di criteri. Risulta infatti vietata la cosiddetta ‘pubblicita’ clandestinà, ossia la presentazione orale o visiva di beni o di servizi in un programma, fatta intenzionalmente dall’emittente per perseguire scopi pubblicitari e tale da poter ingannare il pubblico circa la sua natura. Per i giudici europei, anche se dietro una pubblicità del genere non c’é un compenso, lo scopo pubblicitario sussiste comunque, ed è quindi vietata. Il caso preso in esame ha riguardato ‘Alter Channel’, un canale televisivo privato greco. Durante una trasmissione è stato presentato un trattamento odontoiatrico estetico. La presentatrice si è intrattenuta con una dentista la quale ha indicato che tale trattamento costituiva una novità a livello mondiale e sono state fornite spiegazioni riguardanti l’efficacia e i costi del trattamento. L’Esr (Ethniko Symvoulio Radiotileorasis – Consiglio nazionale per la radiotelevisione) ha quindi inflitto un’ammenda di 25.000 euro alla società televisiva che possiede e gestisce il canale televisivo con la motivazione che tale trasmissione televisiva conteneva una pubblicità clandestina. Oggi la Corte Ue gli ha dato ragione. (ANSA)