Attraverso la delibera 51/13/CSP, pubblicata sul sito web dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 31 maggio, tale organo ha approvato il Regolamento in materia di accorgimenti tecnici da adottare per l’esclusione della visione e dell’ascolto da parte dei minori di trasmissioni rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che possono nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale.
Ai sensi dell’art. 1 c. 3 della Delibera in parola, i fornitori di servizi di media audiovisivi o di servizi devono conformarsi alla disciplina di dettaglio entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento (pubblicato sul sito Agcom il 31/05/2013). Nel merito, l’Allegato A alla predetta Delibera (cfr. integrale alla pagina www.newslinet.it/notizie/agcom-delibera-n-5113csp), prevede che i programmi di cui al comma 1 dell’articolo 34 del Testo Unico (rubricato “Tutela dei minori”) siano offerti dai fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, su qualunque rete di comunicazione elettronica, con una funzione di controllo parentale che inibisca specificamente e selettivamente la visione di tali programmi. L’abilitazione alla visione dei predetti programmi, che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, può avvenire esclusivamente mediante impiego da parte dell’utente maggiorenne, secondo le diverse modalità tecniche, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e individualizzato o – ove tecnicamente possibile – personalizzabile mediante apposite procedure, non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale “residente” nei dispositivi di ricezione che l’utente maggiorenne ha facoltà di disattivare permanentemente. I fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che intendano offrire i programmi di cui al comma 1, dell’articolo 34, rendono note all’utente maggiorenne, con apposite modalità riservate, la funzione di controllo parentale, il codice segreto personale specifico e individualizzato o le procedure per la personalizzazione (impostazione) del codice segreto abilitante alla visione. È fatta salva – ove tecnicamente possibile – la facoltà dell’utente di ripersonalizzare il codice segreto. I predetti fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che offrono i contenuti di cui al comma 1 dell’articolo 34 del T.U. devono inoltre fornire la descrizione della funzione di controllo parentale e delle procedure di funzionamento sui propri siti web ed adeguare le procedure tecniche per garantire l’osservanza delle previsioni entro tre mesi dalla entrata in vigore del Regolamento in materia di criteri di classificazione delle trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Con riferimento ai dispositivi di ricezione già installati e quelli attualmente in commercio, i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta che trasmettono i contenuti di cui al comma 1 dell’articolo 34 del T.U. devono porre in essere adeguate attività informative, anche personalizzate e individuali, atte a sensibilizzare l’utenza adulta circa la necessità di impostare un codice segreto personalizzato per inibire la fruizione dei predetti contenuti da parte dei minori. (M.L. per NL)