Con delibera n. 224/12/CSP (in corso di pubblicazione sulla G.U.), l’Agcom ha indetto il tavolo tecnico finalizzato all’individuazione degli accorgimenti tecnici idonei ad escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente programmi che possano nuocere gravemente al loro sviluppo fisico, mentale o morale, offerti da fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta.
Trattasi dei programmi vietati dall’art. 34, comma 1, del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i., quali quelli che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata oppure pornografiche, ed inoltre i film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di diciotto anni. Stabilisce, tuttavia, il comma 3 della citata disposizione che queste trasmissioni “possono essere rese disponibili dai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, in deroga ai divieti di cui al comma 1, solo in maniera tale da escludere che i minori vedano o ascoltino normalmente tali servizi, e comunque con imposizione di un sistema di controllo specifico e selettivo che vincoli alla introduzione del sistema di protezione di cui al comma 5, alla disciplina del comma 11 ed alla segnaletica di cui al comma 2 (del predetto articolo 34, ndr)”. Ne consegue che i programmi in questione devono essere preceduti da un’avvertenza acustica, nonché identificati, durante tutto il corso della trasmissione, attraverso la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Inoltre gli stessi potranno essere diffusi nel rispetto della regolamentazione che l’Autorità è chiamata ad emanare entro il prossimo 31 ottobre (art. 34, comma 11). L’imminente regolamentazione dovrà stabilire, appunto, la disciplina di dettaglio contenente l’indicazione degli accorgimenti tecnici con cui impedire l’abituale visione o ascolto dei citati programmi da parte dei minori. Poiché il comma 5 dell’art 34 prevede che tale disciplina venga adottata con procedure di co-regolamentazione, l’Agcom ha costituito un apposito tavolo tecnico, al quale sono chiamati a partecipare – manifestando la propria intenzione entro dieci giorni dalla pubblicazione sulla G.U. della delibera 224/12/CSP – i fornitori di servizi di media audiovisivi, le loro associazioni rappresentative e le associazioni rappresentative dei consumatori e degli utenti. Come precisato nell’allegato A alla citata delibera, nell’ambito degli accorgimenti tecnicamente realizzabili rientra l’uso di numeri di identificazione personale e sistemi di filtraggio o di identificazione, che dovranno essere disciplinati alla luce “dei seguenti criteri generali: a) il contenuto classificabile a visione non libera (…) è offerto con una funzione di controllo parentale che inibisce l’accesso al contenuto stesso, salva la possibilità per l’utente di disattivare la predetta funzione tramite la digitazione di uno specifico codice segreto che ne renda possibile la visione;b) il codice segreto dovrà essere comunicato con modalità riservate, corredato dalle avvertenze in merito alla responsabilità nell’utilizzo e nella custodia del medesimo, al contraente maggiorenne che stipula il contratto relativo alla fornitura del contenuto o del servizio”. Il tavolo tecnico dovrà dunque consentire l’individuazione degli accorgimenti e la “regolamentazione delle modalità di comunicazione dei numeri di identificazione personale e di utilizzazione dei sistemi di filtraggio o di identificazione per la fruizione di programmi ad accesso condizionato protetti da meccanismi di controllo parentale”. (D.A. per NL)