Con la sentenza n. 1553/2018 del 19/04/2018 la Corte di Appello di Roma – riformando in parte quanto deciso in primo grado – ha accolto le ragioni dell’INPGI in ordine al riconoscimento della natura subordinata e giornalistica del rapporto di lavoro di alcuni giornalisti impiegati in trasmissioni televisive di informazione e approfondimento (c.d. “infotainment”).
La fattispecie riguardava in particolare l’attività di realizzazione e produzione di contenuti informativi svolta, nell’ambito di trasmissioni radiotelevisive (qualificate appunto come infotainment), da alcuni giornalisti inquadrati con qualifiche afferenti le figure del “programmista regista” o “autore testi”.
Pur se ancora si resta in attesa di conoscere nel dettaglio le motivazioni della sentenza – non ancora pubblicate – “la decisione appare comunque particolarmente importante in quanto rappresenta un’ulteriore e puntuale conferma della linea da sempre tracciata dall’INPGI – attraverso il proprio Servizio Ispettivo, efficacemente supportato dal Servizio Legale – volta a contrastare l’utilizzo di inquadramenti contrattuali che, sul piano formale, non prevedono lo svolgimento di mansioni giornalistiche, finalizzato ad aggirare l’adempimento degli obblighi di costituzione del rapporto assicurativo previdenziale presso l’Istituto”, spiega l’INPGI in una nota, annotando che su “fenomeni elusivi” come infotainment, “l’Ente mantiene alta la propria attenzione“. (E.G. per NL)