L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso un’istruttoria, lo scorso 24 aprile, accertando una violazione dell’art. 101, comma 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, nell’ambito delle gare per l’assegnazione dei diritti sportivi audiovisivi per la trasmissione in territori diversi dall’Italia (c.d. diritti internazionali) delle partite di calcio nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA).
Sulla base degli elementi raccolti nel corso dell’istruttoria, tra cui la documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Milano, è emerso che la partecipazione alle predette gare è stata oggetto, a partire dal 2008, di un’intesa restrittiva della concorrenza posta in essere da alcuni operatori riconducibili a MP Silva, IMG, e B4 Capital/BE4 Sarl/B4 Italia.
L’intesa ha riguardato gli inviti a offrire della Lega Nazionale Professionisti Serie A, dei diritti audiovisivi internazionali per la trasmissione delle stagioni a partire dal 2008, relativi ai campionati di calcio di Serie A e B, da un lato, e la Coppa Italia e la Supercoppa Italiana, dall’altro.
L’intesa accertata è restrittiva per oggetto, unica, complessa e continuata, di carattere segreto. Infatti, per ogni procedura di gara, le evidenze indicano che le parti non hanno formulato in autonomia le proprie offerte, ma hanno invece realizzato condotte tese ad influenzare reciprocamente le modalità di partecipazione alle gare al fine di contenere l’ammontare dell’offerta economica da presentare alla LNPA, limitando la reciproca competizione sul prezzo di acquisto dei diritti internazionali. In particolare, attraverso la stipulazione di contratti antecedenti alle singole gare e contatti intercorrenti fra i loro rappresentanti, MP Silva, IMG, B4 Capital/ BE4 Sarl/B4 Italia hanno coordinato il proprio comportamento e, a seguito dell’assegnazione dei diritti sportivi, hanno ripartito i ricavi derivanti dalla successiva rivendita all’estero dei Diritti TV per le competizioni organizzate dalla Lega.
L’intesa in esame ha determinato un decremento del valore dei diritti sportivi internazionali ed è quindi idonea a danneggiare non solo il soggetto banditore, e cioè la LNPA, ma anche le squadre di calcio del campionato italiano che beneficiano degli introiti della vendita dei diritti internazionali, penalizzando così l’intero movimento calcistico nazionale.
In questa prospettiva, si sottolinea che l’ultimo ciclo di gare, avviato successivamente all’intervento dell’Autorità, ha registrato un incremento di valore.
In ragione della gravità della condotta, l’Autorità ha quindi deciso di irrogare sanzioni, ai soggetti parti dell’intesa, per un totale di circa 67 milioni di euro. (E.G. per NL)