Un interessante caso di diritto d’autore che interessa la Rai è stato trattato dal Tribunale di Roma. La fattispecie era un attribuito plagio, cioè l’appropriazione, tramite copia totale o parziale, della paternità di un’opera dell’ingegno altrui.
Sintesi
Una recente sentenza del Tribunale Civile di Roma ha definito un contenzioso alquanto importante e soprattutto clamoroso in relazione al soggetto ritenuto responsabile dell’illecito sotto forma di plagio e contraffazione (la Rai).
La vicenda
Al giudice romano si erano rivolti gli autori e la società produttrice di un documentario storico, avendo riscontrato l’utilizzazione di alcuni spezzoni di tale documentario in una trasmissione trasmessa su Rai 1, inizialmente disponibile anche sulla piattaforma digitale del pubblico servizio.
I principi
Il Tribunale, rigettando le plurime eccezioni della difesa del servizio pubblico, ha ritenuto la tutelabilità del documentario ed il relativo plagio, sulla base dei principi di legge confermati dalla giurisprudenza in materia, riconoscendo che “l’utilizzazione degli spezzoni dell’opera è stata effettuata dalla convenuta non per uso di critica o di discussione, ma per finalità commerciali e cioè per la realizzazione di un programma televisivo, che in quanto tale ha una componente commerciale in quanto, peraltro, inframmezzato dalla messa in onda di spot pubblicitari a pagamento”.
Irrilevante la disponibilità su YouTube di frammenti dell’opera
L’organo giurisdizionale ha altresì stabilito che non avesse rilevanza la disponibilità di sequenze del documentario sulla piattaforma di condivisione video YouTube.
Il metro del danno
Il danno è stato quantificato secondo il metro del prezzo per la cessione dei diritti di utilizzazione economica dell’opera .
La quantificazione economica
La sentenza ha quindi disposto risarcimento, quanto al danno patrimoniale, per la somma di 10.000 euro e di 5.000 euro, quanto al danno non patrimoniale, ordinando anche la pubblicazione per estratto della sentenza in quotidiano nazionale, oltre al ristoro delle spese di giudizio. (M.L. per NL)