Curiosa vicenda approdata alla Suprema Corte di Cassazione, quella di un contenzioso tra un consumatore ed un rivenditore di elettrodomestici convenuto in giudizio dal primo per una pretesa lesione di un diritto costituzionalmente tutelato, che nella fattispecie era da ascrivere alla mancata consegna di un apparecchio tv.
La questione è stata definita dalla Corte di cassazione con la sentenza numero 27537/2017 depositata il 21 novembre all’esito di un giudizio promosso da un cliente contro una catena di negozi di elettrodomestici rea di una mancata consegna di un televisore acquistato presso un punto vendita della stessa.
In primo grado il giudice di pace aveva disposto che la società provvedesse alla consegna del televisore, rigettando però l’istanza di risarcimento del danno per mancato godimento del device.
L’utente allora aveva impugnato il provvedimento avanti alla Suprema Corte, deducendo la violazione dell’articolo 2059 c.c. nella misura in cui non erano stato considerati pertinenti i danni non patrimoniale emergenti dal comportamento del rivenditore.
La tesi del ricorrente era addirittura di portata costituzionale dovendo, a suo avviso, assurgere a rilievo superiore il godimento di un televisore in un’abitazione, essendo esso una “espressione del diritto allo svago, all’informazione ed alla cultura tutelati dagli art. 9, 21 e 24 della Carta costituzionale”.
Non del medesimo avviso sono stati però gli Ermellini, secondo i quali in assenza, in sede di merito, di qualsiasi dimostrazione degli effetti pregiudizievoli patiti per la mancata consegna del televisore e di qualsivoglia specificazione di elementi “idonei ad asseverare, anche in via presuntiva, una incidenza in termini significativamente dannosa su situazioni giuridiche di rilievo costituzionale“, il ricorso non poteva trovare accoglimento. (M.L. per NL)