Il TAR Lazio, con una serie di sentenze pubblicate in data 27/06/2023, ribaltando il precedente orientamento di cui alla sentenza n. 9966/2023 (già esaminata da NL), ha annullato la disposizione del DPR n. 146/2017 relativa alla previsione del c.d. scalino preferenziale (art. 6, comma 2) anche per l’annualità 2022. La decisione, ovviamente, ha colpito anche il Decreto ministeriale di approvazione della graduatoria degli aventi diritto al beneficio in questione per l’annualità considerata.
Contrasto giurisprudenziale al TAR Lazio
La giustizia amministrativa, dopo le sentenze del Consiglio di Stato n. 7880/2022, 7878/2022, 7881/2022, nonchè quella del TAR Lazio n. 9966/2023, è tornata ad occuparsi dei contributi ex DPR n. 146/2017. Così, con una serie di decisioni pubblicate in data 27/06/2023, l’orientamento giurisprudenziale accolto si pone in contrasto con quanto precedentemente affermato, peraltro, dalla medesima sezione del Tribunale (la Quarta).
Legificazione regolamento per il solo 2019…
Infatti, i giudici amministrativi hanno ritenuto “di escludere che l’effetto ‘legificativo’ operato, rispetto alle previsioni dettate dal D.P.R. n. 146 del 2017, per effetto dell’art. 4-bis del decreto legge n. 91 del 2018, possa rivelare perdurante operatività per le annualità successive al 2019”. In conseguenza di tale posizione, il TAR ha provveduto ad annullare il provvedimento ministeriale di adozione della graduatoria 2022.
… o rinvio recettizio totale?
“Relativamente al rinvio operato dall’art. 4 bis del DL 91/2018, occorre rammentare come, stando alla precedente sentenza 9966/2023, che riprende l’obiter dictum del Consiglio di Stato nelle note sentenze che hanno inciso sulla materia lo scorso anno, potrebbe avere legificato in toto il c.d Regolamento contributi”, interviene l’avvocato Stefano Cionini, co-founder di MCL Avvocati Associati.
Iter logico
“Pertanto, secondo l’iter logico seguito dai giudici amministrativi nelle precedenti decisioni, il regolamento avrebbe acquisito forza di legge per effetto di un rinvio c.d. recettizio contenuto in una fonte di rango primario, ciò a partire dalla data di entrata in vigore del già citato decreto legge e per tutte le annualità successive”, prosegue il legale.
La sentenza TAR Lazio 9966/2023
Sul punto, si evidenzia come, nella sentenza TAR Lazio 9966/2023, i giudici erano approdati alla conclusione, dopo un diffuso richiamo alla giurisprudenza del Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa, dell’avvenuta legificazione del DPR n. 146/2017, con conseguente salvezza del provvedimento ministeriale di adozione della graduatoria 2018. Secondo la suddetta decisione, dunque, il regolamento contributi avrebbe acquisito forza di legge a partire dalla data di entrata in vigore del DL n. 91/2018.
La decisione sulla disputa al TAR Lazio
“In considerazione delle contrapposte correnti instauratesi in seno al TAR Lazio e per gli effetti dirompenti di queste ultime sentenze, non potrà che essere il Consiglio di Stato a dover chiarire la portata delle proprie precedenti decisioni ed eventualmente dirimere il contrasto giurisprudenziale sugli effetti dell’art. 4 bis del DL n. 91/2018”, conclude l’avvocato Cionini.
Impugnazioni…
Sulla questione, poi, è intervenuto anche Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione TV Locali, ente esponenziale parte dei procedimenti in questione.
Contattato da Newslinet, Giunco ha affermato: “Non condividiamo le conclusioni delle sentenze del 27/06/2023, in quanto contrastanti sia con la precedente sentenza 9966/2023, sia, a nostro avviso, con quella del Consiglio di Stato 7880/2022”.
… e sospensive
Il presidente del sindacato, inoltre, ha informato NL che “l’Associazione TV Locali e i FSMA associati impugneranno tali decisioni e agiranno per richiederne la sospensione degli effetti, che potrebbero comportare un gravissimo danno per il settore televisivo locale”.
Incertezza…
Come è possibile comprendere, il contrasto sorto in seno alla Sezione Quarta del TAR Lazio, inevitabilmente, ha generato una situazione di incertezza per le emittenti televisive locali, in quanto i soggetti presenti nelle prime cento posizioni potrebbero trovarsi costretti a restituire parte degli importi ricevuti in virtù dell’annullamento della graduatoria 2022 con relativa rimodulazione degli importi spettanti.
…del diritto
D’altro canto, questo provvedimento giurisdizionale potrebbe risultare illegittimo in considerazione delle conclusioni della sentenza n. 9966/2023 e, forse, dello stesso orientamento del massimo giudice amministrativo.
Palazzo Spada
Come detto, saranno ora i magistrati del Consiglio di Stato a dover sciogliere il nodo gordiano intrecciato dalle decisioni del TAR Lazio.
Effetti dirompenti
Infatti, la questione sorta, lungi dal rappresentare una mera disputa accademica in materia di diritto pubblico, potrebbe avere effetti dirompenti sia per i contributi dell’anno 2022, che per quelli 2018 e 2023 (la cui graduatoria provvisoria dovrebbe essere pubblicata a breve). (A.N. per NL)