Tv. Contributi, Mise esegue sentenze CdS: c’è chi deve restituire oltre mezzo milione e chi ne deve prendere altrettanti. Rischio caos

sentenze CdS

In esecuzione delle sentenze del Cds (Consiglio di Stato) n. 07880/2022 e n. 07878/2022 pubblicate il 9 settembre 2022, il Ministero dello sviluppo economico, con decreto direttoriale del 22 settembre 2022, ha approvato le nuove graduatorie e gli elenchi degli importi rideterminati dei contributi assegnati alle TV a carattere commerciale per le annualità 2016 e 2017.

Il merito

Ricordiamo che con le sentenze del CdS sopra enunciate è stato annullato l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 (il regolamento inerente i criteri di riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti – televisive e radiofoniche – locali), norma che prevedeva la destinazione del 95% delle risorse disponibili alle prime 100 emittenti collocate nell’unica graduatoria nazionale, destinando il residuo 5% a quelle collocate a partire dal 101esimo posto.

Graduatorie ed importi 2016 e 2017

Gli effetti delle sentenze del CdS

Si tratta di un vero e proprio stravolgimento, con soggetti che devono restituire anche più di mezzo milione di euro (sulle due annualità) e chi ne deve prendere.

Rischio caos contributi

Ora gli occhi sono puntati sulle modalità di compensazione e, ancora di più, sulle future modalità di conteggio a seguito della conformazione da parte del Mise alle indicazioni fornite dalle sentenze del CdS.

Conseguenze immediate

“Se le conseguenze in ordine alle due annualità considerate (2016/2017) appaiono determinabili con sufficiente chiarezza, come d’altra parte indicato dal Supremo Consesso amministrativo, le decisioni lasciano comunque aperta la porta alle future determinazioni del Ministero, ovverossia quelle riguardanti i contributi da riconoscere a partire dall’annualità 2022”, aveva commentato su queste pagine nei giorni scorsi l’avvocato Mario Mossali di MCL Avvocati Associati, law firm che cura in esclusiva l’Area Affari Legali di Consultmedia.

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Riesercizio potere normativo da parte del Mise

Prima facie sembrerebbe da considerarsi fermo l’effetto conformativo derivante dall’annullamento della norma considerata, sebbene si possa ancora opporre che, soprattutto in virtù del D.L. n. 91/2018, convertito in L. n. 108/2018, sia avvenuta la legificazione del D.P.R. n. 146/2017. Va detto che il TAR Lazio e il Consiglio di Stato sembrano su posizioni che negano l’avvenuta legificazione.

Conformazione immediata per evitare contenziosi futuri

E’ comunque mio parere che il Ministero rieserciterà il proprio potere normativo a decorrere dall’annualità in corso accogliendo gli effetti conformativi dell’avvenuto annullamento, e facendo così in modo di evitare contenziosi futuri in ordine alla dedotta legificazione e, quale ineludibile conseguenza, in ordine alla possibile illegittimità costituzionale delle norme regolamentari in ipotesi legificate”, aveva sottolineato l’avvocato.

Contributi dal 2018 al 2021

“Per quanto concerne le annualità dal 2018 al 2021, fatta eccezione per la pendenza di ricorsi aventi ad oggetto la legittimità delle procedure inerenti le graduatorie degli anni in questione e le conseguenti liquidazioni dei relativi contributi, sembra ragionevolmente da escludersi che il Ministero possa rideterminare, sulla scorta dell’effetto conformativo proprio delle due decisioni in commento, l’ammontare dei contributi stabiliti e versati in favore degli operatori inseriti nelle richiamate graduatorie”, aveva quindi concluso il senior partner di MCL Avvocati AssociatiTorneremo sul tema nei prossimi giorni per i doverosi approfondimenti. (E.G. per NL)

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