Tv. Contributi ex DPR 146/2017, schiaffone del Consiglio di Stato: scalino preferenziale determina aiuti illegittimi a poche grandi emittenti

ex DPR 146/2017

Consiglio di Stato: “La previsione di uno scalino preferenziale, senza accorgimenti idonei a garantire il finanziamento di una pluralità di operatori in ciascun ambito regionale, permette di riservare la contribuzione, nell’ambito del singolo mercato locale, in favore di una sola impresa (o di un numero di emittenti insufficiente per la tutela del pluralismo informativo), configurando, pertanto, aiuti illegittimi (anche) sul piano concorrenziale“.
Con sentenza N. 07880/2022 (pubblicata ieri, 9/9/2022) il Consiglio di Stato ha minato alcuni da sempre controversi criteri applicativi del DPR 146/2017 (regolante “i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”).

Demolizione programmata DPR 146/2017

Il CdS si è infatti espresso senza mezzi termini: “Alla luce dei rilievi svolti, deve ritenersi che l’Amministrazione, anziché limitarsi a riservare ai primi cento classificati il 95% dello stanziamento annuale, avrebbe dovuto adottare specifici accorgimenti volti ad assicurare un adeguato finanziamento di un numero minimo di emittenti per ciascuno degli ambiti regionali considerati (determinato discrezionalmente in ragione delle caratteristiche di ciascun ambito), al fine di sostenere finanziariamente la presenza di una pluralità di voci concorrenti per ogni area locale, nel rispetto del principio del pluralismo informativo, costituente un apposito obiettivo di interesse generale imposto dalla fonte primaria”.

Mise davanti ad un bivio per i contributi 2016 e 2017

Il Cds non ci è andato leggero assegnando un vero e proprio aut aut al Ministero sui contributi 2016 e 2017. Le soluzioni prospettate (tertium non datur) sono: rideterminare, in favore dei concorrenti già graduati, i contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 rilevanti nell’odierno giudizio, destinando il 100% dello stanziamento annuale a tutti i graduati, liquidando il contributo a ciascuno di essi spettante in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata, oppure procedere al suo riesercizio nell’osservanza dei criteri conformativi discendenti dalla sentenza (funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali).

DPR 146/2017 fonte di sperequazione

“Non potrebbe argomentarsi diversamente, evidenziando che, comunque, le emittenti collocate dalla centunesima posizione in poi, sarebbero beneficiate del 5% dello stanziamento annuale: trattasi di una quota estremamente marginale, che non è provato essere idonea a sostenere effettivamente l’azione delle emittenze televisive graduate oltre la centesima posizione, stante la manifesta divergenza tra quanto stanziato (in termini percentuali e assoluti) per i primi cento classificati e quanto destinato (in termini sempre percentuali e assoluti) ai rimanenti concorrenti“, scrivono i supremi giudici amministrativi.

Schiaffi

Ma gli schiaffi all’operato dell’Amministrazione proseguono: “Parimenti, non potrebbe ritenersi che l’Amministrazione abbia adottato specifici accorgimenti, riguardanti i distinti ambiti territoriali di operatività delle emittenti televisive, attraverso la commisurazione dei requisiti di ammissione alla pubblica contribuzione al numero di residenti nelle varie aree regionali: tale parametrazione al numero di abitanti riscontrabile in ogni ambito regionale è stata operata soltanto ai fini dell’ammissione alla procedura concessoria ex art. 4 DPR n. 146/2017, ma non anche in relazione all’attribuzione dei punteggi ex art. 6 DPR n. 146/2017, non potendo, dunque, rilevare ai fini della formazione della graduatoria e, dunque, non potendo escludere il rischio che la quasi totalità della pubblica contribuzione si concentri soltanto presso alcune delle aree regionali interessate o, comunque, sia rivolta, in alcune di tali aree, in favore di un numero estremamente ridotto di operatori, non adeguatamente rappresentativo delle esigenze pluralistiche emergenti in ambito locale; in violazione, come osservato, del principio del pluralismo informativo”.

Fine della festa per i superplayer locali?

Dirompente la decisione che pone una pesante ipoteca sul fenomeno della concentrazione dei contributi in capo ad un esiguo numero di soggetti sotto la (da sempre discussa) motivazione (discendente dalle previsioni del DPR 146/2017) che tali imprese sarebbero le più impegnate sotto il profilo informativo e occupazionale.

I primi 100 che si mangiano il 95%

Sotto il profilo giuridico-sostanziale, i giudici del supremo consesso di giustizia amministrativa hanno stabilito che, alla luce delle considerazioni svolte, “deve riscontrarsi, in parte qua, l’illegittimità del regolamento impugnato“, relativamente alla previsione, recata nell’art. 6, comma 2, DPR n. 146/2017, secondo cui “Alle prime cento emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal centunesimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse.

Riparto

Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale conseguito per ciascuna delle tre aree indicate nella tabella 1, fermo restando che l’emittente collocatasi al centunesimo posto non può ottenere un contributo complessivo di importo più elevato di quella che si colloca al centesimo. Eventuali residui sono riassegnati alle prime cento emittenti in graduatoria, in misura proporzionale ai punteggi individuali relativamente alle tre aree indicate nella tabella”.

Gli effetti

Tanto che il CdS ha deciso che “Tali disposizioni devono, dunque, essere annullate” e, per l’effetto, in quanto inficiati da vizi di legittimità derivata, devono essere annullati anche i dipendenti atti amministrativi, impugnati in prime cure, “relativi alle procedure concessorie svolte per le annualità 2016 e 2017, nella parte in cui hanno dato attuazione all’art. 6, comma 2, cit. e, dunque, hanno liquidato il contributo dovuto a ciascun operatore sulla base del previo riparto dello stanziamento annuale tra quota (95%) spettante ai primi cento classificati e quota (5%) destinata ai concorrenti collocati a partire dalla centunesima posizione a seguire“.

Le due soluzioni proposte

In attuazione del giudicato, rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione di attuare due distinte soluzioni.

La n. 1

La prima è quella di rideterminare, in favore dei concorrenti già graduati, i contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 rilevanti nell’odierno giudizio, destinando il 100% dello stanziamento annuale a tutti i graduati, liquidando il contributo a ciascuno di essi spettante in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata (senza, pertanto, l’applicazione dello scalino preferenziale annullato con la presente pronuncia e tenendo conto, invece, dei punteggi assegnati in sede amministrativa, in applicazione di criteri selettivi ritenuti legittimi dal Collegio), nonché regolando, all’esito (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie), i rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.

La n. 2

In alternativa, stante l’inesauribilità del potere normativo, di procedere al suo riesercizio nell’osservanza dei criteri conformativi discendenti dalla presente sentenza (funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali), provvedendo, all’esito e sulla base della disciplina per come eventualmente riformulata, ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 ai concorrenti classificati, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.

Prospettive

Quel che è certo è che di tale sentenza e dei suoi effetti sull’applicazione del DPR 146/2017 si parlerà a lungo. Almeno su queste pagine. (M.L. per NL)

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