Continua la pubblicazione di commenti alla sentenza del Consiglio di Stato n. 07880/2022 (pubblicata il 9/9/2022) sui criteri applicativi del DPR 146/2017 (regolante “i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali”).
Dopo il punto di vista di Maurizio Giunco, presidente dell’Associazione Tv locali di Confindustria, ospitiamo quello (diametralmente opposto) di Vincenzo Dolce, esponente dell’Associazione MAVE (Media AudioVisivi Europei).
MAVE: decisione su regolamento DPR 146/2017 Consiglio di Stato conferma tesi da noi sempre espresse
“La sentenza del Consiglio di Stato del 9 settembre 2022 conferma la tesi sostenuta da sempre dall’Associazione MAVE: l’attuale formulazione del regolamento ex DPR 146/2017 non consente un adeguato bilanciamento tra emittenti locali maggiori e minori“, spiega a NL Vincenzo Dolce, presidente di MAVE.
Rapporto 95: 5 ingiustificabile
“La distribuzione dei contributi nella misura del 95% a favore dei primi 100 collocati nelle graduatorie non rispetta, infatti (come ora definito in ultima istanza dal Consiglio di Stato), le logiche pluralistiche, determinando una profonda sperequazione che, da una parte, ghettizza le emittenti minori, impedendone la crescita e, dall’altra, consolida all’infinito gli oligarchi dell’etere locale”, evidenzia il presidente di MAVE, ponendosi esattamente all’opposto del pensiero di Maurizio Giunco di Confindustria, secondo il quale i requisiti del regolamento sono invece uno sprone alla crescita imprenditoriale delle imprese minori.
Il bivio
“La decisione dei supremi giudici amministrativi è tanto più importante se si considera che il Ministero dello sviluppo economico dovrà limitare il proprio intervento di adeguamento unicamente scegliendo tra due soluzioni precostituite”, continua Dolce.
La prima soluzione
La prima, è quella di rideterminare, in favore dei concorrenti già graduati, i contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 rilevanti nell’odierno giudizio, destinando il 100% dello stanziamento annuale a tutti i graduati, liquidando il contributo a ciascuno di essi spettante in proporzione del rispettivo punteggio per come riportato nella graduatoria approvata (senza, pertanto, l’applicazione dello scalino preferenziale annullato con la pronuncia e tenendo conto, invece, dei punteggi assegnati in sede amministrativa, in applicazione di criteri selettivi ritenuti legittimi dal Collegio), nonché regolando, all’esito (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie), i rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.
… e la seconda
La seconda, osservando i criteri conformativi discendenti dalla sentenza (funzionali a garantire il pluralismo informativo in ogni ambito regionale e ad evitare distorsioni concorrenziali), provvedendo, all’esito e sulla base della disciplina per come eventualmente riformulata, ad una rideterminazione dei contributi dovuti per gli anni 2016 e 2017 ai concorrenti classificati, con successiva regolazione (anche attraverso la compensazione delle rispettive posizioni creditorie) dei rapporti obbligatori nelle more instaurati con le parti private sulla base della disciplina in parte qua annullata.
Ipoteca sul futuro
Pur trattando specificamente dei contributi degli anni 2016 e 2017, è probabile che la conformazione del regolamento ai principi dettati dai giudici di ultima istanza indurrà a riflessioni su una generale riformulazione dell’architettura a scalino”, conclude il presidente di MAVE. Aprendo la strada ad una serie di considerazioni di natura giuridica che esporremo domani col contributo di un noto giurista del settore. (E.G. per NL)