Mossali (senior partner MCL Avvocati Associati): penso che il Ministero rieserciterà il proprio potere normativo a decorrere dall’annualità in corso accogliendo gli effetti conformativi dell’avvenuto annullamento, e facendo così in modo di evitare contenziosi futuri in ordine alla dedotta legificazione e, quale ineludibile conseguenza, in ordine alla possibile illegittimità costituzionale delle norme regolamentari in ipotesi legificate.
Continuiamo la pubblicazione di contributi sulle sentenze del Consiglio di Stato del 9 settembre 2022 (la n. 7878/2022 e la n. 7880/2022)che hanno annullato l’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 146/2017 (il regolamento inerente i criteri di riparto delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione in favore delle emittenti – televisive e radiofoniche – locali), norma che prevedeva la destinazione del 95% delle risorse disponibili alle prime 100 emittenti collocate nell’unica graduatoria nazionale, destinando il residuo 5% a quelle collocate a partire dal 101esimo posto.
Il parere del giurista
Dopo aver ospitato i punti di vista di enti esponenziali (Associazione Tv Locali di Confindustria e Associazione MAVE), entriamo oggi nel vivo della disamina giuridica della vicenda, attraverso il parere di uno dei più noti giuristi in ambito radiotelevisivo: l’avv. Mario Mossali, confondatore di MCL Avvocati Associati, la law firm che da sempre gestisce l’Area Affari Legali di Consultmedia, a sua volta principale polo consultivo multidisciplinare per il settore radio-tv italiano.
Quali conseguenze nell’immediato ed in prospettiva?
All’avvocato Mossali, NL ha chiesto in particolare quali sono gli effetti immediati e quelli in prospettiva della decisione dei supremi giudici amministrativi.
Incidenza diretta sui contributi 2016 e 2017
“Le due pronunce, inoltre, hanno annullato i conseguenti atti amministrativi mediante i quali, a suo tempo, sono stati liquidati, nel rispetto della norma ora annullata, i contributi spettanti ad ognuna delle emittenti inserite nelle graduatorie valevoli per gli anni 2016 e 2017“, ricorda l’avvocato.
Demolito lo scalino
“Le sentenze hanno riconosciuto l’illegittimità degli atti impugnati sotto un duplice profilo: da un lato, il cd. scalino preferenziale per i primi cento classificati ha introdotto una misura incompatibile con il principio del pluralismo informativo; dall’altro, la stessa distribuzione dei contributi nella misura prevista dalla norma annullata ha introdotto effetti distorsivi della concorrenza”, continua il giurista.
Suggerimenti
Le decisioni de quibus hanno “suggerito” all’Amministrazione due opzioni finalizzate all’attuazione del giudicato derivante dalle medesime. Una prima potrebbe essere quella di rideterminare i contributi per i due anni 2016/2017 destinando il 100% delle risorse in favore di tutti i graduati, liquidando ad ognuno in proporzione del rispettivo punteggio ottenuto – senza, dunque, la considerazione dell’illegittimo scalino -; la seconda richiederebbe un riesercizio del potere normativo, inesauribile, nel rispetto dei criteri conformativi discendenti dalle statuizioni di cui alle medesime sentenze.
Ricalcolo
In entrambe le ipotesi, regolando i rapporti obbligatori pregressi sulla base della disciplina annullata (in buona sostanza, ricalcolando i contributi legittimamente dovuti, compensando le rispettive posizioni creditorie con le parti privati, richiedendo il surplus agli operatori illegittimamente favoriti e versando a quelli sfavoriti l’eccedenza prima non riconosciuta).
Conseguenze immediate
Se le conseguenze in ordine alle due annualità considerate (2016/2017) appaiono determinabili con sufficiente chiarezza, come d’altra parte indicato dal Supremo Consesso amministrativo, le decisioni lasciano comunque aperta la porta alle future determinazioni del Ministero, ovverossia quelle riguardanti i contributi da riconoscere a partire dall’annualità 2022.
Riesercizio potere normativo da parte del Mise
Prima facie sembrerebbe da considerarsi fermo l’effetto conformativo derivante dall’annullamento della norma considerata, sebbene si possa ancora opporre che, soprattutto in virtù del D.L. n. 91/2018, convertito in L. n. 108/2018, sia avvenuta la legificazione del D.P.R. n. 146/2017. Va detto che il TAR Lazio e il Consiglio di Stato sembrano su posizioni che negano l’avvenuta legificazione.
Conformazione immediata per evitare contenziosi futuri
E’ comunque mio parere che il Ministero rieserciterà il proprio potere normativo a decorrere dall’annualità in corso accogliendo gli effetti conformativi dell’avvenuto annullamento, e facendo così in modo di evitare contenziosi futuri in ordine alla dedotta legificazione e, quale ineludibile conseguenza, in ordine alla possibile illegittimità costituzionale delle norme regolamentari in ipotesi legificate.
Contributi dal 2018 al 2021
Per quanto concerne le annualità dal 2018 al 2021, fatta eccezione per la pendenza di ricorsi aventi ad oggetto la legittimità delle procedure inerenti le graduatorie degli anni in questione e le conseguenti liquidazioni dei relativi contributi, sembra ragionevolmente da escludersi che il Ministero possa rideterminare, sulla scorta dell’effetto conformativo proprio delle due decisioni in commento, l’ammontare dei contributi stabiliti e versati in favore degli operatori inseriti nelle richiamate graduatorie”, conclude il senior partner di MCL Avvocati Associati. (E.G. per NL)