L’articolo 1 della legge 29 luglio 2015, n. 115 recante "Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2014" dispone – a decorrere dal 18 agosto 2015 – l’abrogazione delle disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia.
Per effetto di tale disposizione vengono abrogati il decreto ministeriale 26 marzo 1992 e il precedente decreto ministeriale 6 febbraio 1978, nonché i decreti ministeriali di riferimento indicati nel predetto articolo 1. Pertanto, è consentito nell’ambito del territorio italiano la libera immissione sul mercato dei ricevitori televisivi, ossia dal 18 agosto 2015 decade l’obbligo di richiedere il relativo certificato di rispondenza contenente il numero del certificato da apporre sul ricevitore televisivo fabbricato/costruito al di fuori dell’ambito dell’Unione Europea. Resta, tuttavia, l’obbligo dei soggetti che immettono sul mercato ricevitori televisivi di rispettare e conformarsi, comunque, ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie 2004/108/CE (EMC), 2006/95/CE (LVD), 2011/65/UE (RoHs), 2009/125/CE (consumo energetico), nel caso in cui detti ricevitori televisivi siano provvisti anche di dispositivi a radio frequenza devono rispettare, altresì, la Direttiva 99/05/CE. (E.G. per NL)