Nell’ultima formulazione approvata dal Consiglio dei ministri dell’art. 16 del DDL concorrenza ("Eliminazione di vincoli per il cambio di fornitore di servizi di telefonia, di comunicazioni elettroniche e di media audiovisivi"), non è più previsto il divieto di penali per il recesso anticipato da contratti di telefonia e di abbonamento a servizi radiotelevisivi.
La questione, come prevedibile, ha suscitato un vespaio tra i consumatori, determinando la reazione del Ministero dello sviluppo economico, che, in una nota, ha spiegato che la novella non prevede in alcun modo la reintroduzione di penali per chi recede dai contratti di abbonamento a telefoni fissi e mobili, internet o a pay-tv. La norma inserita nel disegno di legge non cambia infatti le disposizioni generali in materia di recesso anticipato dai contratti di telefonia, internet e tv (gia’ regolati dal DL 7/2007) ma disciplina i costi di uscita dalle sole promozioni relativi ai medesimi servizi (come per esempio l’uso di uno smartphone o le partite di calcio gratuite). In primo luogo fissa un tetto di 24 mesi alla durata delle promozioni stesse. Secondariamente stabilisce che le eventuali penali – gia’ esistenti nelle promozioni – devono rispettare una serie di stringenti requisiti di trasparenza sia verso il cliente, sia verso il regolatore. In particolare, l’operatore dovra’ fornire al consumatore informazione esaustiva in merito all’esistenza e all’entita’ di costi d’uscita. Dovra’ inoltre spiegarne analiticamente al Garante delle comunicazioni, sulla base dei costi effettivamente sostenuti, la giustificazione. In terzo luogo, la norma impone che i costi d’uscita siano proporzionali al valore del contratto e alla durata residua della promozione. In sostanza, l’effetto delle norme introdotte a favore dei consumatori e’ quello di chiarire un aspetto precedentemente non definito, allo scopo di ridurre e comunque rendere piu’ trasparenti i costi complessivi di uscita dalle promozioni promuovendo la mobilita’ del cliente. Cio’ che era vietato fino a oggi continuera’ a esserlo anche dopo l’entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza, e anzi le pratiche commerciali gia’ in atto saranno soggette a vincoli piu’ stringenti a tutela del consumatore. (E.G. per NL)