Il TAR Lazio ha accolto il ricorso cautelare di Adriano Panzironi contro la delibera 152/20/CONS che aveva disposto la sospensione dell’attività del Fornitore di Servizi di Media Audiovisivi sul canale 880. Quasi scontata che la stessa sorte toccherà ora al ricorso contro la Delibera 153/20/CONS avente ad oggetto il canale DTT 61, già sospesa con decreto inaudita altera parte.
Agcom cade sul suo eccesso sanzionatorio
Il TAR Lazio, con ordinanza del 08/05/2020, ha sospeso la Delibera Agcom 152/20/CONS che aveva disposto la sospensione per 6 mesi dell’autorizzazione FSMA sat 880 a seguito della veicolazione dei programmi di Adriano Panzironi con tema Covid-19.
Ricordiamo che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni aveva ordinato la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di diffusione dei contenuti da parte dei servizi di media audiovisivi sul canale 880 SAT esercitato dalla società dalla società Italian Broadcasting S.r.l.s (titolare dell’autorizzazione sat 880) a seguito della programmazione del format “Il cerca salute” e dello speciale “Quello che non vi hanno detto sul Corona-virus” in relazione al “metodo Life 120” di Adriano Panzironi.
Una sanzione che, francamente, era apparsa francamente eccessiva, posto che arrivava alla parte estrema della forbice edittale.
La genesi della vicenda
A fondamento della contestazione della delibera Agcom 152/20/CONS c’era la trasmissione nelle giornate del 17 e 18 marzo 2020, di “contenuti, commerciali e non, potenzialmente suscettibili di porre in pericolo la salute degli utenti”, in quanto ritenuti “induttivi di una sottovalutazione dei rischi potenziali connessi al virus Covid-19”, fatto ritenuto “di particolare gravità” ai sensi della norma citata.
6 mesi di sospensione per 2 giorni di trasmissione
L’Autorità con il provvedimento impugnato aveva, pertanto, disposto l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 51 comma 9 del TUSMAR, nella misura massima di legge (6 mesi), a fronte di due giorni di trasmissione.
Panzironi: abbiamo rimosso contenuti
Per parte propria, la società di Panzironi aveva affermato in sede di ricorso, “senza contestazioni sul punto“, di avere rimosso integralmente tali contenuti dalla propria programmazione.
TAR: provvedimento Agcom ha paralizzato attività
Il TAR adito, “in ragione di un sommario esame proprio della fase cautelare” ha rilevato che “gli effetti del provvedimento sanzionatorio, oltre a determinare in capo alla ricorrente un evidente pregiudizio di natura non solo economica, consistendo come detto nella completa paralisi dell’attività di media audiovisivo dalla stessa svolta, non appaiono allo stato, proporzionati rispetto al fine perseguito, proprio alla luce della disposta rimozione dei contenuti oggetto di contestazione”.
Non vi è motivo di andare oltre
I giudici amministrativi hanno inoltre rilevato che “A fini cautelari, deve comunque ritenersi inibita la diffusione di specifici contenuti attinenti alla emergenza epidemica in corso, che possano ingenerare disinformazione nel pubblico e ispirare comportamenti non raccomandati dalle competenti autorità sanitarie“.
Delibera sospesa nelle more di un celere esame di merito
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto che “nella comparazione degli interessi in gioco, con questa precisazione l’attività di diffusione, oggetto di sospensione, può essere ripresa”, accogliendo così “l’istanza cautelare tramite sospensione del provvedimento nei termini anzidetti, in vista di una sollecita definizione del giudizio”.
Altamente probabile che stessa sorte avrà lo speculare ricorso contro la delibera 153/20/CONS inerente l’autorizzazione FSMA DTT canale 61. (M.L. per NL)