Tv. Agcom pubblica provvedimento sulla Icona Tv per le tv connesse. Primo passo per prominence servizi media a/v di interesse generale

icona tv

La Icona Tv per accedere ai canali della live tv sul digitale terrestre dalle smart tv è un obbligo: lo stabilisce il Regolamento Agcom che ha recepito le indicazioni di broadcaster, fornitori di contenuti e produttori di televisori durante un apposito tavolo tecnico che Newslinet aveva seguito passo passo.

Sintesi

Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato, con il voto contrario della Commissaria Elisa Giomi, un Regolamento volto ad assicurare l’immediata, agevole e chiara accessibilità dei contenuti della televisione digitale terrestre, così come previsto dal Testo unico dei servizi media audiovisivi e dalla propria delibera n. 294/23/CONS, attraverso quella che su queste pagine abbiamo subito definito come Icona Tv.

Il tavolo tecnico per la Icona Tv

Elaborato a valle di un tavolo tecnico istituito ad hoc, al quale hanno partecipato le associazioni dei broadcaster e dei costruttori di apparati che hanno progressivamente avvicinato le rispettive posizioni, consentendo all’autorità di pervenire a soluzioni il più possibile condivise, il Regolamento definisce la Icona TV, rappresentata nell’immagine di apertura di questo articolo, che funge da immediato punto di accesso ai canali del digitale terrestre.

Le caratteristiche

Il regolamento stabilisce che la Icona Tv deve avere tre specifiche caratteristiche, che vediamo singolarmente.

In home page

La Icona Tv deve essere a disposizione degli utenti sulle home page di tutti i dispositivi idonei alla ricezione dei contenuti trasmessi su tale piattaforma.

Nessuna discriminazione rispetto alle altre icone

La Icona Tv deve essere di dimensioni non inferiori a quelle delle altre icone o degli altri riquadri presenti nella porzione di schermo in cui è posizionata.

Eterogenea

La Icona Tv deve essere identica su tutti i dispositivi e tutte le interfacce utente – elaborate al fine di consentirne la chiara e immediata visibilità.

Icona Tv digitale tv terrestre

Resta la possibilità per l’utente di personalizzare la configurazione delle interfacce secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ed in linea con le disposizioni dell’ European Media Freedom Act.

Gli intenti

“In uno scenario in cui le modalità di presentazione dei contenuti sulle interfacce utente, dando un diverso rilievo ai differenti contenuti presentati o limitando le possibilità di personalizzazione, sono in grado di influenzare, se non di indirizzare le scelte degli utenti, l’adozione del provvedimento costituisce una tappa importante nel percorso dell’Autorità volto a garantire, nel rispetto della libertà di scelta degli utenti, adeguato rilievo a quei contenuti informativi, politici, educativi, scientifici, ma anche di intrattenimento, rilevanti ai fini della costruzione della coscienza collettiva e della formazione dell’opinione pubblica“, spiega Agcom in una nota.

La delibera 294/23/CONS

Nel dettaglio, in data 6/12/2023, Agcom ha pubblicato la Delibera 294/23/CONS il cui allegato A reca il Regolamento che “disciplina le modalità di installazione e le condizioni di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.

Produttori di tv e decoder vincolati dal Regolamento ex Del. 294/23/CONS

Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e a tutti i gestori delle interfacce utente.

LCN su ogni dispositivo DTT

Il sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre è installato su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre.

Interfacce

Il regolamento impone che “I gestori delle interfacce utente e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre“.

Directory e pay

La disposizione Agcom prevede che “Quando l’accesso ai canali della televisione digitale terrestre, tramite sintonizzatore, avviene nell’ambito di offerte a pagamento caratterizzate da un bundle tra dispositivo e servizi di media e destinate alla fruizione di contenuti trasmessi principalmente tramite sistemi satellitari o via Internet, i gestori delle interfacce utente e i produttori di dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre attribuiscono le numerazioni ai canali della televisione digitale terrestre conformemente a quanto previsto dai piani di numerazione automatica stabiliti dall’Autorità, ossia applicando lo stesso ordinamento, ma non necessariamente nello stesso arco di numerazione previsto dai piani”.

Almeno un telecomando numerico

Almeno uno dei telecomandi forniti congiuntamente a un dispositivo idoneo alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre presenta i tasti numerici, che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre. Qualsiasi telecomando aggiuntivo fornito che non preveda tasti numerici deve includere un tasto che consenta all’utente di accedere alla selezione delle sorgenti video.

Ambienti

Il Regolamento ex Del. 294/23/CONS attesta che “I tasti numerici che consentono di accedere ai canali della televisione digitale terrestre sono abilitati, e quindi utilizzabili dall’utente, da qualsiasi ambiente, servizio, funzionalità o applicazione che l’utente stia utilizzando al momento della digitazione del tasto, ad eccezione degli ambienti o servizi in cui l’uso dei tasti numerici è necessario per consentire l’inserimento di caratteri alfanumerici”.

Live Tv in home page

Il provvedimento Agcom stabilisce poi che “I canali della televisione digitale terrestre sono accessibili tramite un riquadro o icona immediatamente e chiaramente visibile, presente nella prima finestra delle home page, ossia nel primo livello di offerta all’utente, dei dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre, ad eccezione dei dispositivi destinati al solo uso tramite sintonizzatore per la ricezione della televisione su piattaforma digitale terrestre, quindi non connettibili a Internet, non dotati della possibilità di ricevere il segnale satellitare e che non presentano una home page di navigazione”.

Riquadri e icone identici su ogni dispositivo

L’Allegato A alla Delibera 294/23/CONS precisa che “L’immagine o la dicitura riportata sul riquadro o sull’icona di cui al comma 3 è identica su tutti i dispositivi idonei alla ricezione del segnale televisivo digitale terrestre e su tutte le interfacce utente”.

Prominence

Come dicevamo in apertura, il provvedimento si innesta in quello molto più vasto della prominence dei servizi di media a/v e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità al sistema di numerazione automatica dei canali della tv digitale terrestre, recente oggetto di interesse della delibera n. 118/24/CONS pubblicata il 06/05/2024, con cui l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha prorogato il termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS.

Il procedimento a monte relativo ai media a/v di interesse generale

Il procedimento d’origine, come noto, è la delibera n. 149/22/CONS, del 19/05/2022, recante l’avvio del procedimento concernente la prominence dei servizi di media a/v e radiofonici di interesse generale e del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, cui è seguita  la delibera n. 14/23/CONS, del 25/01/2023, recante la “Consultazione pubblica in materia di prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.

La regolamentazione dei telecomandi

In coda ai succitati procedimenti si sono poste la delibera n. 294/23/CONS, del 22/11/2023, recante “Regolamentazione in materia di accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre” e la delibera n. 312/23/CONS, del 05/12/2023, recante “Proroga del termine di conclusione del procedimento avviato con delibera n. 149/22/CONS concernente la prominence dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale e l’accessibilità del sistema di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre”.

I motivi della proroga

Secondo Agcom la proroga si è resa necessaria anche al fine di assistere agli ulteriori sviluppi che si registreranno in ambito europeo riguardo a quanto previsto dal nuovo Regolamento sulla libertà dei media (European Media Freedom Act – EMFA), adottato dal Parlamento UE lo scorso mese di marzo ed in procinto di essere approvato dal Consiglio, la cui data di entrata in vigore è prevista dopo 15 mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE.

European Media Freedom Act

L’EMFA prevede che, al fine di contribuire a garantire un’applicazione convergente del diritto dell’Unione in materia di media, “la Commissione possa pubblicare, se necessario e assistita dall’European Board for Media Services, orientamenti su temi di natura transfrontaliera contenuti sia nell’EMFA, sia nella direttiva 2010/13/UE, ossia sulle questioni normative che potenzialmente interessano numerosi Stati membri o che presentano elementi transfrontalieri nella loro applicazione”.

Il rilievo dei contenuti di interesse generale nell’ambito dei media a/v

“L’EMFA – spiegava l’Agcom nella delibera 118/24/CONS –  in considerazione della grande quantità di informazioni e del crescente impiego di strumenti digitali per accedere ai media, sottolinea l’importanza di garantire rilievo ai contenuti di interesse generale in modo da poter contribuire alla parità di condizioni nel mercato interno e al rispetto del diritto fondamentale di ricevere informazioni.

Certezza giuridica

Date le possibili ripercussioni delle misure nazionali adottate a norma dell’articolo 7 bis della direttiva 2010/13/UE sul funzionamento del mercato interno dei servizi di media, l’EMFA enfatizza l’importanza degli orientamenti della Commissione per giungere alla certezza giuridica in tale campo”.

La proroga

Poiché l’articolo 20 dell’EMFA, “pur stabilendo il diritto per gli utenti alla personalizzazione dell’offerta media in linea con i loro interessi o le loro preferenze in applicazione del diritto dell’Unione, prevede anche che ciò non pregiudica le misure nazionali di attuazione degli articoli 7 bis o 7 ter della direttiva 2010/13/UE”, Agcom ha ritenuto quindi opportuno “in considerazione degli esiti della procedura di notifica del provvedimento alla Commissione europea come regola tecnica ai sensi della direttiva 2015/1535/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, nonché dell’opportunità di assistere agli ulteriori sviluppi in ambito europeo derivanti da quanto previsto dall’EMFA così come sopra richiamato, [di] prorogare di ulteriori centottanta giorni il termine di conclusione del procedimento”. 

Le questioni sottese

Ricordiamo che, con tale procedura, l’Autorità si era proposta di individuare le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori, dovranno conformarsi.

Prestatori

O, ancora, i prestatori che determinano le modalità di esposizione dei servizi sulle interfacce degli utenti alle quali dovranno attenersi allo scopo di assicurarne la fruizione. (M.R. per NL)

 

 

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