Tv. Agcom, esame di merito della delibera 129/19/CONS: il nuovo digitale televisivo terrestre T2 durera’ solo 10 anni. Criterio di conversione T1 verso T2 per le nazionali a 0,5

delibera 129/19/cons

Attraverso la delibera 129/19/CONS pubblicata nei giorni scorsi, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha definito i criteri per la conversione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale per il servizio digitale terrestre in diritti d’uso di capacità trasmissiva e per l’assegnazione in ambito nazionale dei diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031, della legge 205/2017.
Parallelamente, con la Delibera n. 128/19/CONS, l’Agcom ha dato avvio del procedimento per la definizione delle procedure per l’assegnazione dell’ulteriore capacità trasmissiva disponibile in ambito nazionale e delle frequenze terrestre, ai sensi dell’articolo 1, comma 1031 – Bis, della legge 205/2017, così come introdotto dalla L. 145/2018.

Nel merito della delibera 129/19/CONS, ai fini della conversione disposta dall’articolo 1, comma 1031, della legge 205/2017, l’Agcom ha individuato un fattore di conversione convenzionale tra reti DVB-T e reti DVB-T2, di applicazione generale, pari a 0,5.
Ciò significa che un diritto d’uso delle frequenze di cui è titolare, alla data di entrata in vigore della legge 205/2017, un operatore di rete nazionale è convertito in un diritto d’uso di capacità trasmissiva equivalente alla metà (50%) della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2.

A mente dell’art. 2 c. 1 della delibera 129/19/CONS, sono destinatari dell’assegnazione di un diritto d’uso di frequenze per l’esercizio delle reti nazionali pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui all’articolo 3 della delibera in disamina, i seguenti soggetti:
a) operatori di rete nazionali titolari singolarmente di diritti d’uso di capacità trasmissiva corrispondenti all’intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari di due diritti d’uso di capacità trasmissiva, equivalenti al 50% ciascuno della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2);
b) operatori di rete nazionali titolari congiuntamente, in virtù di un accordo commerciale (intesa), di diritti d’uso di capacità trasmissiva corrispondenti all’intera capacità trasmissiva di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2 pianificato ai sensi del PNAF (ossia titolari ciascuno di un diritto d’uso di capacità trasmissiva equivalente al 50% della capacità trasmissiva totale resa disponibile da un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2).

Agli operatori che, al momento dell’assegnazione dei diritti d’uso di frequenze risultino titolari di un singolo diritto d’uso di capacità trasmissiva e non rientrino nelle fattispecie di cui al  predetto art, 2 comma 1, il Ministero dello sviluppo economico rilascia un diritto d’uso senza specificazione delle frequenze per l’esercizio di una delle reti nazionali pianificate dal PNAF (corrispondente alla metà di un multiplex nazionale in tecnologia DVB-T2), destinato ad essere completato:
a) mediante l’aggiudicazione di uno dei lotti oggetto della procedura onerosa di cui all’articolo 1, comma 1031-bis, della legge 205/2017, così come introdotto dalla legge del 145/2018 (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al precedente comma 1, lettera a);
b) mediante la stipula di un successivo accordo commerciale (intesa) con altro operatore titolare di un analogo diritto d’uso (in tal caso il soggetto rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lettera b) dell’art. 2 della Delibera qui disaminata.

All’esito del completamento, il Ministero procede ad assegnare il diritto d’uso delle frequenze per l’esercizio di una specifica rete nazionale delle 12 pianificate dal PNAF, secondo i criteri di assegnazione di cui all’articolo 3 che fissa i “Criteri di assegnazione dei diritti d’uso delle frequenze in ambito nazionale”.
Nel dettaglio, l’art. 3 della delibera 129/19/CONS dispone che i diritti d’uso delle frequenze per l’esercizio delle reti nazionali pianificate dal PNAF, sono assegnati dal Ministero dello sviluppo economico, ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sulla base dei seguenti criteri:
a) coincidenza tra almeno una delle frequenze assegnate alle reti in esercizio, come risultanti dai relativi diritti d’uso delle frequenze presentati in conversione, e quelle pianificate per ciascuna delle reti del PNAF;
b) coincidenza tra la banda (VHF-III o UHF-IV/V) in cui ricadono le frequenze assegnate alle reti in esercizio, come risultanti dai relativi diritti d’uso delle frequenze presentati in conversione, e la banda in cui ricadono le frequenze pianificate per ciascuna delle reti del PNAF.

Nei casi in cui non sia possibile rilasciare i diritti d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF mediante l’applicazione dei criteri di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico procede all’assegnazione tenendo conto delle preferenze espresse dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della delibera in trattazione.
Nel caso in cui risultino più preferenze per una medesima rete nazionale del PNAF, il Ministero dello sviluppo economico attribuisce il relativo diritto d’uso ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, che eserciscono, in base ai diritti d’uso di frequenze sottoposti a conversione, la rete a maggiore consistenza in termini di numero di impianti autorizzati come risultanti alla data di pubblicazione della delibera 129/19/CONS.
Il diritto d’uso delle frequenze pianificate dal PNAF per l’esercizio della rete nazionale con decomponibilità per macroaree con frequenze in banda UHF (rete n. 8 del PNAF), di cui all’articolo 1, comma 1030, della legge n. 205/2017, come emendato dall’articolo 1, comma 1103, lettere b) e c), della legge n. 145/2018, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico al concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, nell’ambito della procedura di conversione. A tal fine, uno dei diritti d’uso di frequenze, che il concessionario del servizio pubblico deve presentare ai fini della conversione, è il diritto d’uso relativo all’attuale rete nazionale ad articolazione regionale.

Il Ministero dello sviluppo economico ha la facoltà di rivedere e modificare le singole assegnazioni dei diritti d’uso delle frequenze nazionali pianificate dal PNAF ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della delibera in argomento, al completamento dell’intero processo di assegnazione (sia mediante la procedura oggetto della delibera 129/19/CONS sia della procedura onerosa di cui all’articolo 1, comma 1031-bis della legge n. 205/2017, così come introdotto dalla legge n. 145/2018) qualora, da una valutazione complessiva, dovesse riscontare associazioni non ottimali tra le reti pianificate dal PNAF e i soggetti assegnatari dei diritti d’uso di frequenze, alla luce dei criteri di cui al comma 1 dell’art. 3 della delibera 129/19/CONS.
Ai sensi dell’articolo 1, comma 1031-ter, della Legge di Bilancio 2018 come integrata dalla Legge di Bilancio 2019, la durata dei diritti d’uso delle frequenze nazionali pianificate dal PNAF derivanti dalla conversione di cui al comma 1031 è stabilita in 10 anni, rinnovabile secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal Ministero dello sviluppo economico e decorrente dalla data di completa attuazione del PNAF.

I diritti d’uso delle frequenze relativi alle attuali reti in esercizio cessano di avere efficacia alla data di attuazione del PNAF, secondo il calendario nazionale definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Sul piano concreto, lo scenario attuale vede presenti sulla piattaforma digitale terrestre 20 reti nazionali pianificate, con la seguente distribuzione tra gli operatori:
5 Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A.,
5 Elettronica Industriale S.p.A.,
5 Persidera S.p.A.,
1 Cairo Network S.r.l.,
1 3lettronica Industriale S.p.A.,
1 Prima Tv S.p.A.,
1 Europa Way S.r.l.,
1 Premiata Ditta Borghini & Stocchetti di Torino S.r.l.
Alla luce della conversione disposta dal Legislatore dei diritti d’uso di frequenza in diritti d’uso di capacità trasmissiva, ognuno dei quali corrisponde secondo il fattore di conversione disposto con la delibera 129/19/CONS alla metà della capacità trasmissiva di un multiplex DVB-T2, ai fini dell’assegnazione di un nuovo diritto d’uso di frequenza per una rete in tecnologia DVB-T2, nell’impossibilità di procedere all’assegnazione di un diritto d’uso di frequenza per l’esercizio “di metà” di una rete trasmissiva, i soggetti richiedenti devono risultare titolari di almeno 2 diritti d’uso di capacità trasmissiva (derivanti dalla titolarità di due diritti d’uso per l’esercizio di 2 reti trasmissive di vecchia generazione).

Tuttavia, considerata l’attuale distribuzione delle reti tra gli 8 operatori (tutte in numero dispari), l’applicazione del meccanismo di conversione previsto dalla Legge di Bilancio 2018 è destinata a produrre il seguente scenario: i tre operatori che attualmente eserciscono 5 reti trasmissive in tecnologia DVB-T risulterebbero assegnatari di diritti d’uso di frequenze per 2 reti trasmissive in ambito nazionale in tecnologia DVB-T2 più un ulteriore diritto d’uso di capacità trasmissiva pari allo 0,5 di una rete DVB-T2, così
come i rimanenti cinque operatori che attualmente eserciscono 1 rete trasmissiva in tecnologia DVB-T risulterebbero assegnatari di diritti d’uso di capacità trasmissiva pari allo 0,5 di una rete in tecnologia DVB-T2.
In questo senso, uno dei meccanismi idonei a realizzare il processo di assegnazione previsto dal Legislatore implica necessariamente che gli operatori titolari di un solo diritto d’uso di capacità trasmissiva si uniscano nell’esercizio delle nuove reti DVB-T2 attraverso la costituzione di apposite intese. In questa ipotesi, l’assegnazione delle frequenze per le nuove reti DVB-T2 a mente della delibera 129/19/CONS comporterà la “titolarità congiunta” del relativo diritto d’uso, salvo diversa pattuizione sul punto tra le parti, nell’ambito dell’intesa.

Infatti, occorre precisare che, sebbene una rete trasmissiva risulti per sua natura indivisibile, in termini di siti e impianti, la capacità trasmissiva veicolata da un multiplex (che è un componente della rete) è frazionabile tra più operatori. Ciò rende tecnicamente possibile l’esercizio e la gestione congiunta di un singolo multiplex da parte di due operatori, a ciascuno dei quali, in caso di contitolarità del diritto d’uso delle frequenze assegnate, verrebbe appunto riconosciuto l’utilizzo della metà della capacità trasmissiva complessiva resa disponibile dal multiplex esercito. Occorre tuttavia evidenziare che tale ipotesi implica, comunque, un necessario processo di integrazione e razionalizzazione delle reti trasmissive attualmente esercite dai singoli operatori (con riferimento agli impianti ed alle infrastrutture ridondanti) con contestuale adeguamento tecnologico per il passaggio al DVB-T2.

Da ultimo, occorre ribadire che tale scenario, basato sull’unione di due operatori titolari di un solo diritto d’uso di capacità trasmissiva attraverso una intesa, ha trovato ulteriore conferma nelle scelte operate dal Legislatore, in quanto l’articolo 1, comma 1031-quater della Legge di Bilancio 2018, introdotto dall’articolo 1, comma 1105, della Legge di Bilancio 2019, attribuisce all’Autorità, “ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1031 e 1031-bis”, il potere di risoluzione delle controversie inerenti la gestione e l’utilizzo delle reti “nel caso in cui il medesimo diritto d’uso della frequenza sia assegnato a più di un operatore di rete nazionale”.
In alternativa, sempre al fine di portare a compimento il processo di assegnazione previsto dal Legislatore, gli operatori titolari di un solo diritto d’uso di capacità trasmissiva (corrispondente alla metà di un multiplex DVB-T2) potranno decidere di concorrere alla procedura onerosa, senza rilanci competitivi, di cui all’articolo 1, comma 1031-bis della Legge di Bilancio 2018, così come introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.

Si è già rilevato nel pregresso della disamina della delibera 129/19/CONS che tale procedura, per espressa disposizione di legge, ha ad oggetto lotti di “dimensione pari alla metà di un multiplex”. Tale peculiare previsione, non può che trovare giustificazione nella volontà del Legislatore di creare comunque un “collegamento funzionale” tra le due distinte e autonome procedure di assegnazione, attribuendo così, sia agli operatori plurirete (che a seguito della conversione risulteranno titolari di diritti d’uso di capacità trasmissiva per n. 2,5 multiplex DVB-T2) a sia quelli monorete (che a seguito della conversione risulteranno titolari di diritti d’uso di capacità trasmissiva per n. 0,5 multiplex DVB-T2), la possibilità di “completare” il ½ diritto mancante attraverso i lotti oggetto della procedura onerosa, anziché ricorrere necessariamente al meccanismo delle intese volontarie.  (M.L. per NL)

foto antenne di Floriano Fornasiero

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