In materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali (nel caso di specie, l’INPGI) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, ed in relazione all’intervenuta riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale, in virtù del disposto della legge n. 335 del 1995, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell’entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995, analogamente a quanto previsto per gli atti interruttivi dell’ente previdenziale. Quanto agli altri contributi, parimenti dovuti per periodi anteriori alla entrata in vigore della legge, ma per i quali, a quest’ultima data, il quinquennio dalla scadenza non si era integralmente maturato (come nella specie, in cui i contributi si riferivano all’anno 1991, e quindi il diritto alla riscossione si estingueva nel 1996), il termine decennale può operare solo mediante una denuncia intervenuta nel corso del quinquennio dalla data della loro scadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto prescritto per intervenuto decorso del termine quinquennale il credito contributivo, in quanto la denuncia, presentata solo nel 1997 in relazione ad un credito scaduto nel 1991, non era stata idonea a rendere operativo il termine decennale).
Cass. civ. Sez. lavoro, 24-02-2006, n. 4153 (rv. 587455)
Inpgi Ist. Naz. Previdenza Giornalisti c. Isis Ist. Internaz. Studi Informazione ed altro
FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006
In materia di prescrizione del diritto degli Enti previdenziali (nel caso di specie, l’.I.N.P.G.I.) ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, il termine originariamente decennale, è divenuto quinquennale, in virtù del disposto della legge n. 335 del 1995, dal 1° gennaio 1996, anche per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge; tuttavia, se nel periodo intermedio tra l’entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) e l’operatività del nuovo regime prescrizionale (1° gennaio 1996) l’ente compie atti interruttivi della prescrizione o inizia procedure nel rispetto della normativa preesistente, tali attività sono idonee a perpetuare il termine di prescrizione decennale precedentemente vigente.
Cass. civ. Sez. lavoro, 29-12-2004, n. 24138 (rv. 579623) – Inpgi c. Soc. Rai e altri
FONTI Mass. Giur. It., 2004 – CED Cassazione, 2004
Prepensionamento dei giornalisti
Ai fini del prepensionamento dei giornalisti professionisti,la previgente e più favorevole normativa fissata dall’art. 37 della legge n. 416 del 1981 continua a trovare piena applicazione, anche dopo l’entrata in vigore delle meno favorevoli disposizioni contenute nel d.l. n. 318 del 1996 (convertito in legge n. 402 del 1996), ad esclusivo vantaggio dei giornalisti professionisti dipendenti da imprese del settore della stampa per le quali sia stata accertata e dichiarata una condizione di eccedenza del personale in accordi antecedenti al 16 aprile 1996 per il numero di unità indicato negli accordi stessi, così come previsto dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 318 citato, integrato dall’art. 9, comma 23 del d.l. n. 510 del 1996, convertito in legge n. 608 del 1996. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d’appello e deciso nel merito negli stessi termini della pronuncia di primo grado, dichiarando cioè il diritto del giornal ista al ricalcolo dell’anzianità contributiva ai fini del trattamento di pensione con applicazione del disposto di cui all’art. 37, comma primo, lett. B, legge n. 416 del 1981, e conseguentemente anche il diritto del ricorrente alla riliquidazione del trattamento di pensione conteggiato tenendo conto della predetta anzianità, con condanna dell’Istituto di previdenza di categoria a corrispondere le relative differenze).
Cass. civ. Sez. lavoro, 26-01-2006, n. 1557 (rv. 587233) – Fioravanti c. Inpgi
FONTI Mass. Giur. It., 2006; CED Cassazione, 2006
RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI
Vedi Cass. civ. Sez. lavoro, 09-08-2005, n. 16763
Giornalisti e Fondi di garanzia diversi
Con riferimento alla previsione di fondi di garanzia diversi (presso l’INPS, l’INPGI per i giornalisti, essendo oramai soppresso l’INPDAI, per i dirigenti di aziende industriali), di cui all’art. 2 della legge n. 297 del 1982, nell’ipotesi di lavoratori assicurati nel tempo presso istituti diversi, ai fini dell’erogazione dell’intero trattamento di fine rapporto assume rilievo la responsabilità del fondo competente in relazione alla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere al momento della sua cessazione, atteso che l’obbligo posto a carico del fondo è l’effetto di un accollo cumulativo “ex lege” e l’assunzione dell’obbligazione è subordinata alla verificazione dell’evento protetto costituito dall’insolvenza del datore di lavoro. A diversa conclusione non può pervenirsi, nè per l’esistenza di contribuzioni a favore di fondi diversi, stante la mancanza di correlazione tra misura della contribuzione e misura delle presta zioni, nè per l’esistenza di adeguamenti delle contribuzioni all’andamento dei fondi, in considerazione della circostanza che i fondi diversi da quelli istituti presso l’INPS assicurano non le imprese ma una particolare categoria di dipendenti delle stesse, le quali possono occupare anche lavoratori assicurati presso l’INPS. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, con riferimento a giornalisti dipendenti di una società fallita, i quali avevano lavorato come impiegati nei primi anni, aveva condannato l’INPS e non l’INPGI al pagamento della relativa quota di t.f.r. ).
Cass. civ. Sez. lavoro, 16-09-2005, n. 18294 (rv. 583608)
Inps c. Inpgi ed altri
FONTI Mass. Giur. It., 2005; CED Cassazione, 2005
Il pensionamento anticipato
Ai sensi dell’art. 37, comma primo, lett. b), e comma secondo, della legge n. 416 del 1981, il diritto al pensionamento anticipato a favore dei giornalisti presuppone l’ammissione al trattamento straordinario di integrazione salariale. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva negato tale diritto non risultando che l’impresa editrice del quotidiano avesse chiesto l’ammissione al trattamento di integrazione salariale a seguito della dichiarazione dello stato di crisi, nè che il Ministero del lavoro l’avesse concessa).
Cass. civ. Sez. lavoro, 09-08-2005, n. 16763 (rv. 583303)
Manderino c. Inpgi Giovanni Amendola
FONTI Mass. Giur. It., 2005 -CED Cassazione, 2005
I diritti del redattore di fatto
In tema di rapporto di lavoro giornalistico, le mansioni di redattore possono essere di fatto espletate anche da chi non possieda lo status di giornalista professionista, la cui mancanza non può incidere sulla natura del rapporto e sul diritto del dipendente a percepire le competenze corrispondenti alle mansioni svolte, atteso che il contratto, ancorché nullo per violazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull’esercizio della professione giornalistica, produce pur sempre ex art. 2126 c.c. (trattandosi di nullità che non deriva da illiceità della causa o dell’oggetto) gli effetti del rapporto giornalistico per il tempo della sua esecuzione. Pertanto, dall’accertato espletamento di fatto delle mansioni di redattore, conseguono sia il diritto al trattamento economico secondo l’entità del lavoro svolto e le previsioni di sviluppo di carriera, sia il diritto al corrispondente trattamento previdenziale. Inoltre l’eventuale soprav venuta iscrizione del lavoratore con effetto retroattivo nell’albo professionale dei giornalisti, determinando il passaggio dal contratto nullo al contratto valido, non fa venir meno la continuità ed unicità dell’intero rapporto ai fini della progressione della carriera e della determinazione dell’indennità di cessazione del rapporto, ma comporta che, nel rapporto assicurativo – costituito automaticamente insieme al rapporto di lavoro – all’Inps si sostituisce l’Inpgi, che ha diritto al pagamento dei contributi con riferimento all’iscrizione così come retrodatata.
App. Roma Sez. lavoro, 22-07-2005 – G. S.p.A. c. I.N.P.G.I. G.A.
FONTI Massima redazionale, 2005
QUANDO IL LAVORATORE SIA STATO ASSICURATO IN UN PRIMO TEMPO PRESSO L’INPS E SUCCESSIVAMENTE PRESSO L’INPGI, L’OBBLIGO DI GARANTIRE IL PAGAMENTO DEL T.F.R. IN CASO DI FALLIMENTO DELL’AZIENDA SPETTA ALL’INPGI – Non si deve procedere a una ripartizione pro quota fra i due istituti (Cassazione Sezione Lavoro n. 18294 del 16 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Toffoli).
Patrizia L., Chiara B. e Valentina G. hanno lavorato alle dipendenze di una società editrice dapprima come impiegate, con versamento dei contributi previdenziali all’INPS e successivamente come giornaliste con trattamento previdenziale INPGI. In seguito al fallimento della datrice di lavoro esse hanno chiesto all’INPGI il pagamento del trattamento di fine rapporto a carico del fondo di garanzia costituito presso tale istituto in base all’art. 2 della legge n. 297 del 1982. L’INPGI ha rifiutato il pagamento della quota del t.f.r. corrispondente ai periodi iniziali dei rapporti di lavoro durante le quali le interessate erano state inquadrate come impiegate. Le lavoratrici hanno chiesto al Tribunale di Milano di condannare l’INPS e in subordine l’INPGI al pagamento delle quote di t.f.r. che non erano state liquidate dall’INPGI. Il Tribunale ha accolto la domanda nei confronti dell’INPGI., in quanto ha ritenuto che esso dovesse ris pondere, in sede di liquidazione del t.f.r., anche del credito delle lavoratrici relativo al periodo in cui esse avevano lavorato come impiegate. Questa decisione è stata riformata dalla Corte di Appello di Milano, che ha posto a carico dell’INPS il t.f.r. maturato per il periodo in cui le interessate avevano lavorato come impiegate. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione censurando la decisione impugnata per difetto di motivazione e violazione di legge.
La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 18294 del 16 settembre 2005, Pres. Senese, Rel. Toffoli) ha accolto il ricorso, richiamando la sua giurisprudenza secondo cui l’obbligo di pagamento del t.f.r. posto a carico del fondo di garanzia in caso di insolvenza del datore di lavoro, è effetto di un accollo cumulativo ex lege; l’assunzione dell’obbligazione anche da parte dell’istituto assicurativo, è subordinato alla verificazione dell’evento protetto, cioè l’insolvenza del datore di lavoro accertata nei modi previsti dalla legge. Ne consegue – ha affermato la Corte – che, rispetto alla previsione da parte dell’art. 2 della legge n. 297/1982 della costituzione di fondi di garanzia non solo presso l’INPS, ma anche presso l’INPGI, istituto assicuratore dei giornalisti, e presso l’Inpdai, istituto assicuratore dei dirigenti di aziende industriali (quest’ultimo, peraltro, ormai soppresso e assorbito dall’INPS), deve rit enersi che assuma rilievo, con riferimento all’intero t.f.r., la responsabilità del fondo competente in relazione alla natura giuridica del rapporto di lavoro in essere al momento della sua cessazione. Né fondatamente può valorizzarsi – ha aggiunto la Corte -l’esistenza di contribuzioni a favore di un fondo diverso in una fase precedente dei rapporti di lavoro, di cui non è in discussione la unitarietà; non sussiste, infatti, alcun nesso diretto tra la contribuzione versata anno per anno in relazione alle retribuzioni corrisposte ai singoli lavoratori e la protezione assicurativa garantita ai medesimi per il pagamento del t.f.r. in caso di insolvenza del datore di lavoro. Al riguardo – ha concluso la Cassazione – deve in particolare ricordarsi non solo il principio c.d. dell’automaticità delle prestazioni di cui all’art. 2116, primo comma, cod. civ., ma anche, più in radice, che non esiste alcuna correlazione tra misura della contribuzione e misura delle prestazioni, in quan to i contributi devono essere versati in una certa percentuale della complessiva retribuzione assoggettabile a contribuzione ex art. 12 L. n. 153/1969, e cioè anche sulle voci non computabili ai fini del t.f.r. a norma dell’art. 2120 cod. civ. (dal sito http://www.legge-e-giustizia.it)
Contributi Inps e Inpgi: pensione ripartita tra i due Istituti
La pensione erogata ai sensi dell’articolo 3 della legge 1122 del 1955, acquisibile attraverso il cumulo dei periodi di iscrizione e delle contribuzioni effettuate all’istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Inpgi) e all’Inps, e ripartita fra i due istituti in proporzione dell’importo dei contributi a ciascuno versati, ha carattere unitario. Ne consegue che, nei casi di crisi aziendale, l’anzianità contributiva minima che consente il recesso datoriale al raggiungimento di determinate anzianità anagrafiche non è solo quella maturata presso l’Inpgi, ma è quella complessiva risultante dal cumulo della contribuzione versata.
Cass. civ. Sez. lavoro, 04-07-2005, n. 14158
Edime s.p.a. c. Dell’Orefice
FONTI – Guida al Diritto, 2005, 35, 89
Licenziamento collettivo
Deve concludersi che l’art. 36 della legge 5 agosto 1981, n. 416 preveda una ipotesi speciale di licenziamento collettivo, da utilizzarsi al termine del periodo di cassa integrazione previsto dall’art. 35 della stessa legge, e non soggetto ai presupposti, ai criteri, alle modalità e ai termini dettati in via generale dalla legge n. 223 del 1991; al contrario, nel caso di licenziamento di giornalisti per riduzione di personale in aziende editrici che abbiano beneficiato dell’intervento dell’INPGI per l’erogazione del trattamento speciale di integrazione salariale, si sommano le garanzie previste dalle due discipline, in quanto l’impresa editrice – al pari di qualsiasi datore di lavoro – dovrà rispettare le previste procedure di intimazione del licenziamento ed i criteri legali di scelta, ed inoltre – a differenza degli altri datori di lavoro – sarà tenuta al versamento in favore del giornalista licenziato dell’indennità aggiunti va di quattro mensilità di retribuzione.
Cass. civ. Sez. lavoro, 27-10-2003, n. 16126 – Siviero c. Edizioni Meridionali sp
FONTI Mass. Giur. It., 2003 – Arch. Civ., 2004, 973-Gius, 2004, 1011- Mass. Giur. Lav., 2004, 6, 130