Il possesso di determinate lauree esonera dall’obbligo di frequentare i moduli “A” e “B” dei corsi previsti per la formazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e di Protezione (RSPP), rimanendo obbligatoria la partecipazione al solo modulo “C”.
E’ quanto ha chiarito e precisato sul proprio sito, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali rispondendo ad un quesito inerente i requisiti necessari allo svolgimento delle funzioni RSPP ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.L.vo n. 81/2008 e s.m.i. Tale disposizione individua le capacità ed appunto i requisiti professionali degli addetti e dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, intendendosi per tale servizio l’insieme “delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori”. Come noto, il RSPP è designato dal datore di lavoro e svolge i suoi compiti, individuati all’art. 33, per conto dello stesso, esercitando un’attività di “consulenza” nel campo della prevenzione dei rischi in ambiente lavorativo. In sostanza, il RSPP, così come i componenti del servizio di prevenzione e protezione (sia designati all’interno dell’azienda che individuati in soggetti esterni), sono privi di un effettivo potere decisionale. Si tratta di soggetti che prestano solo “ausilio” al datore di lavoro nell’individuazione e segnalazione dei fattori di rischio delle lavorazioni e nell’elaborazione delle procedure di sicurezza, nonché di informazione e formazione dei lavoratori. E’ stabilito, al citato art. 32, che i soggetti che fanno parte del servizio di prevenzione e protezione devono essere dotati di capacità e requisiti “adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”, e devono essere in possesso di un “titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore nonché di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative”. Si tratta, in particolare, del modulo “A”, corso base di 28 ore, e del modulo “B”, corso di specializzazione sulla natura dei rischi presenti in azienda, di durata da 12 a 68 ore. Oltre ai predetti requisiti, è richiesto che il RSPP possieda un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a determinati corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali. Le funzioni di responsabile o addetto al servizio possono anche essere svolte da coloro che, pur essendo privi del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, dimostrano di avere esercitato funzioni in materia da almeno sei mesi alla data del 13 agosto 2003, previo svolgimento dei corsi. Ai sensi dell’art. 32, comma 5, coloro che sono in possesso di determinate lauree sono però esonerati dalla frequenza ai moduli “A” e “B”, come chiarito dal Ministero del Lavoro che, nell’ambito delle proprie osservazioni, ha richiamato le classi di laurea che esonerano dalla partecipazione ai citati corsi. Si tratta delle classi di laurea triennale: L7 ingegneria civile e ambientale; L8 ingegneria dell’informazione; L9 ingegneria industriale; L17 scienze dell’architettura; L23 scienze e tecniche dell’edilizia; delle classi di laurea magistrale individuate dal Decreto 16 marzo 2007 e non esplicitamente richiamate dal D.L.vo n. 81/2008, e delle classi di laurea identificate dal Decreto 4 agosto 2000, quali: classe 4 classe delle lauree in scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile; classe 8 classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale; classe 9 classe delle lauree in ingegneria dell’informazione; classe 10 classe delle lauree in ingegneria industriale. Tali titoli però non dispensano dalla frequenza del modulo “C”, corso di specializzazione su prevenzione e protezione, di durata pari a 24 ore, secondo quanto previsto dall’accordo sottoscritto il 26/01/2006 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006, e successive modificazioni. Lo stesso Ministero ricorda, poi, l’obbligo previsto al comma 6 dell’art 32 in capo agli addetti e responsabili del servizio di prevenzione e protezione, tenuti a frequentare ogni 5 anni corsi di aggiornamento, secondo gli indirizzi definiti dal citato accordo del 26/01/2006. (D.A. per NL)