Entrerà in vigore il prossimo 20 aprile la regolamentazione dettata dall’Autorità per le Garanzie nella Comunicazioni in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti e contenuta nella Deliberazione n. 66/09/CONS (G.U. n. 67 del 21/03/2009). Il provvedimento, con il quale viene abrogato il precedente regolamento in materia (Delibera n. 9/99), ricalca in linea di massima lo schema di regolamento adottato dall’Agcom la scorsa estate con la delibera n. 448/08/CONS, mediante la quale l’Autorità aveva, contestualmente, avviato una consultazione pubblica allo scopo di ricevere valutazioni e commenti sul contenuto del medesimo schema (questo argomento è stato trattato con articolo del 08/08/2008). Nell’adottare il provvedimento conclusivo, l’Agcom ha dunque tenuto conto di alcuni dei rilievi mossi dagli operatori intervenuti, apportando le conseguenti modifiche al testo dello schema di regolamento. Cosi, ad esempio, l’Autorità ha provveduto a variare la definizione di canale tematico, avendo ritenuto condivisibile l’osservazione secondo cui la nozione di tematicità non deve limitarsi agli “argomenti” trattati ma deve riferirsi anche al pubblico di riferimento. Per tale ragione, all’art. 1, comma 1, lettera l) dell’Allegato A alla delibera n. 66/09/CONS, si legge che per “canale tematico “si intende un canale che dedica almeno il 70 per cento della programmazione ad un tema specifico in relazione ad un pubblico di riferimento”. Sono stati, inoltre, sottratti dall’applicazione dell’art. 2, relativo alla fascia di maggiore ascolto, i programmi integralmente trasmessi in replica differita, in ragione della loro peculiarità, così come sono stati esclusi dall’obbligo di trasmissione nella fascia oraria di maggiore ascolto i programmi specificamente rivolti ai minori. Ciò perché, si legge nel preambolo, la fascia oraria di maggiore ascolto indicata nella delibera (dalle 19,30 e le ore 23,30) contrasta con l’indicazione delle fasce protette di cui all’art. 2 del “Codice di Autoregolamentazione Tv e minori” (dalle 7.00 alle 22.30 e dalle 19.00 alle 22.30). E stata estesa poi anche agli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili che offrono servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore la facoltà di richiedere la deroga parziale o totale agli obblighi di riserva di emissione e di investimento, facoltà che lo schema del regolamento attribuiva, invece, solo alle emittenti ed ai fornitori di contenuti televisivi privati operanti in ambito nazionale, nonché ai fornitori di programmi in pay-per-view. Con riguardo, invece, gli obblighi di investimento, l’Agcom ha specificato, all’art. 4, che la percentuale del 10% che le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view devono riservare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti deve riferirsi alla “quota dei propri introiti netti annui destinata alla programmazione, così come indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio regolarmente approvato”, mentre la precedente formulazione non faceva riferimento al bilancio destinato alla programmazione. Tale specificazione, secondo l’Autorità, potrà avere positive ricadute “sulla posizione degli operatori nuovi entranti o di minore dimensione che non destinano abitualmente la maggior parte del bilancio alla programmazione, soprattutto nella fase di avviamento delle attività” (preambolo). Spetta adesso all’Agcom definire le modalità di comunicazione degli obblighi di diffusione e di investimento, per le quali è prevista l’adozione di un provvedimento di modifica dell’Informativa economica di sistema di cui alla delibera n. 129/02/CONS, che verrà sottoposto a preventiva consultazione degli operatori interessati. (art. 9 delibera n. 66/09/CONS). (D.A. per NL)