Si attende la conversione in legge del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 19/10/2012, contenente interessanti novità in materia di limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Il provvedimento, che reca ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, ha integrato la disciplina contenuta nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 luglio 2003, attraverso le previsioni dell’art. 14 (dedicato agli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali). Con riferimento ai valori di attenzione, a differenza di quanto previsto dal citato D.P.C.M., viene introdotto il concetto di permanenza continuativa, per cui i predetti valori si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle frequenze comprese tra 100 KHz e 300 GHz, tra l’altro, “all’interno di edifici utilizzati come ambienti abitativi con permanenze continuative non inferiori a quattro ore giornaliere”. Con riguardo alle pertinenze esterne dei suddetti edifici (quali balconi, terrazzi e cortili), mentre il D.P.C.M. 8 luglio 2003 escludeva solo i campi generati sui lastrici solari, senza alcuna specificazione in merito, il recente decreto esclude i campi elettromagnetici generati sui tetti anche in presenza di lucernai e sui lastrici solari “con funzione prevalente di copertura, indipendentemente dalla presenza o meno di balaustre o protezioni anti-caduta e di pavimentazione rifinita, di proprietà comune dei condomini”. Vengono poi introdotte disposizioni che prevedono che i valori di attenzione e gli obbiettivi di qualità debbano essere rilevati ad un’altezza di m. 1,50 sul piano di calpestio e debbano essere intesi come media dei valori nell’arco delle 24 ore. Con riguardo alla verifica attraverso stima previsionale del valore di attenzione e dell’obbiettivo di qualità, è prescritto che le istanze presentate ai sensi del D.L.vo n. 259/2003 dovranno essere “basate su valori mediati nell’arco delle 24 ore, valutati in base alla riduzione della potenza massima al connettore d’antenna con appositi fattori che tengano conto della variabilità temporale dell’emissione degli impianti nell’arco delle 24 ore". I citati fattori di riduzione della potenza dovranno essere individuati in apposite Linee Guida, che saranno predisposte dall’ISPRA e dalle ARPA/APPA e che dovranno essere approvate dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Viene poi specificato che, nell’ipotesi in cui siano assenti pertinenze esterne degli edifici utilizzati come ambienti abitativi per permanenze non inferiori a quattro ore continuative giornaliere, “i calcoli previsionali dovranno tenere in conto dei valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici così come definiti nelle suddette Linee Guida”. Ai sensi del comma 9 dell’art. 14 sopra citato, le sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione stabiliti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 e al mancato rispetto dei limiti e dei tempi previsti per l’attuazione dei piani di risanamento, sono irrogate dalle regioni territorialmente competenti. (D.A. per NL)