da Franco Abruzzo.it
di Sabrina PERON avvocato in Milano
Il mezzo televisivo presenta caratteristiche radicalmente diverse – sia per la sua natura che per le sua implicazioni – dal giornalismo della carta stampata. Tale diversità si manifesta soprattutto nella maggiore capacità di persuasione che esercita sul pubblico, grazie alla sua capacità di penetrazione nella sfera privata domestica dei telespettatori con un’immediatezza ed una forza di suggestione non paragonabile a quella degli altri mezzi di comunicazione. Per tali motivi al giornalista televisivo solitamente si richiede una maggiore cautela nel diffondere notizie che possono ledere in modo irreparabile l’onore e la reputazione di soggetti terzi. Tuttavia nel caso di programmi televisivi trasmessi in diretta, la giurisprudenza solitamente tende ad escludere forme di responsabilità in capo al conduttore o al concessionario televisivo, tutte le volte in cui le affermazioni offensive profferite siano impreviste ed imprevedibili (anche se la circostanza che una trasmissione vada in onda in diretta, non è sempre di per sé sola sufficiente ad escludere fattispecie di responsabilità).
Non si discosta da tale orientamento la pronunzia (n. 8985/2008) della prima sezione civile del Tribunale di Roma, il quale ha constatato che, nella fattispecie sottoposta la suo esame, vi era stata una evidente partecipazione del conduttore che aveva lanciato (anche utilizzando espressioni ironiche) accuse non vere, enfatizzate da continue domande.
Si noti che in questa fattispecie, era stata convenuta in giudizio la sola emittente televisiva (“La7”, trasmissione 8 e ½), e non anche il conduttore del programma (Giuliano Ferrara), la quale è stata condannata a rispondere dell’illecito diffamatorio ex art. 2049 c.c., sulla scorta del presupposto che in corso di causa non era stato “fornito alcun elemento per poter escludere la possibilità di esercitare un controllo preventivo, se non l’allegazione di parte secondo cui trattasi di trasmissione in diretta o meglio trasmessa in differita di alcune ore”. Secondo il Tribunale, difatti, “la periodicità della trasmissione, la sua natura e la sua conduzione stabile dell’epoca”, rappresentano elementi che “inducono a ritenere l’accettazione del rischio dell’illecito da parte del conduttore, come rischio di impresa della società emittente”.
Con specifico riferimento alla quantificazione dei danni (50mila euro + 6mila a titolo di spese legali)), il Tribunale non ha riconosciuto i danni patrimoniali in quanto non provati. Il danno morale, invece, liquidato in via equitativa, è stato valutato tenendo conto della “gravità del tema del dibattito relativo ad un vicenda dalle tinte fosche”, in cui l’attore era stato ingiustamente coinvolto “nonostante la sua totale estraneità”. In particolare, secondo il Tribunale, ciò ha inciso negativamente nella sua sfera personale e professionale, “ledendo il decoro e la credibilità del suo operato”. Inoltre la circostanza che l’attore fosse un personaggio pubblico particolarmente noto ed investito anche della carica di parlamentare europeo, se – da un lato – comportava una sua maggiore esposizione alle critiche, dall’altro, nel contempo secondo il Tribunale, ciò richiedeva una particolare cautela proprio per il rapporto di credibilità e di fiducia che lo legava al pubblico.
Infine il Tribunale ha ribadito l’impossibilità di applicare alla diffamazione televisiva la riparazione pecuniaria prevista dall’art. 12 L. 47/1948, “trattandosi di norma limitata alla stampa”. (da: http://www.personaedanno.it, che pubblica anche la sentenza)