Quando risultano corrispondenti a verità le circostanze storiche dei fatti oggetto della riflessione critica, quest’ultima costituisce espressione di una valutazione soggettiva dei fatti nella quale si estrinseca ai sensi dell’art. 21 della Costituzione il libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, nella sua forma del diritto di critica.
di Sabrina Peron – Avvocato in Milano
Il settimanale anglosassone The Economist, il 26.04.2001 pubblicava un articolo dal titolo An Italian Story nel quale venivano ricostruite le vicende personali e pubbliche dell’on. Berlusconi e venivano espresse delle valutazioni in fortemente critiche in ordine all’opportunità che questi – all’esito delle elezioni politiche del 2001 – assumesse la guida del governo italiano.
Il Tribunale di Milano, nella sentenza che qui si pubblica, ha dapprima distinto il diritto di cronaca (avente ad oggetto la narrazione di accadimenti reali sulla base di un mero criterio temporale) dal diritto di critica (concernente un “atteggiamento logico- razionale che implica l’esame di opinioni d comportamenti altrui (…) che può comportate una contrapposizione di idee in modo anche aspro”). Dopodiché, ritenuto che l’articolo in questione fosse un pezzo di critica e non di cronaca, ha proceduto a valutare se il giudizio radicalmente negativo espresso dal settimanale inglese si fondasse – o meno – su eventuali travisamenti (dolosi o anche solo colposi) dei fatti storico processuali posti a fondamento di quei giudizi.
In altre parole il Tribunale di Milano ha proceduto verificare se i fatti storici oggetto delle valutazioni politiche dell’Economist fossero stati, o meno, attentamente verificati e debitamente riferiti e se eventuali inesattezze, omissioni o alterazioni di quei fatti fossero o meno riconducibili alla deliberata volontà del giornalista (dolo) ovvero a negligenza, imprudenza o imperizia (colpa) sotto il profilo della verifica e del controllo dell’attendibilità delle fonti.
Su questi presupposti il Tribunale di Milano dopo aver analiticamente ed attentamente esaminato l’articolo incriminato, ha ritenuto che la ricostruzione dei fatti proposta dal settimanale, pur inserendosi in un giudizio soggettivo complessivamente assai duro, fosse scevra da profili diffamatori in quanto caratterizzata da un equilibrato richiamo a tutti gli elementi di fatto e di diritto conosciuti all’epoca della redazione dell’articolo e rientrando così nell’alveo del legittimo esercizio del diritto di critica.
In altre parole il giudice di prime cure, nell’articolata ricostruzione giornalistica delle complesse vicende dell’attore non ha ravvisato alcuna dolosa o colposa alterazione dei fatti storici e/o processuali (peraltro gli unici fatti sui quali deve limitarsi l’accertamento del Tribunale), ed altresì ha ritenuto coerenti sotto il profilo della consequenzialità logica e dell’applicazione dei criteri induttivi e deduttivi del pensiero razionale, i giudizi critici espressi essendo stati proposto all’attenzione dei lettori come frutto di una cruda ma personale valutazione di tali fatti e non come un fatto storico definitivamente accaduto ed accertato.
Risultando quindi corrispondenti a verità le circostanze storiche dei fatti oggetto della riflessione critica, quest’ultima costituisce espressione di una valutazione soggettiva dei fatti medesimi nella quale si estrinseca il libero esercizio del diritto di manifestazione del pensiero, tutalato dall’art. 21 della Costituzione.
Tribunale di Milano (giudice unico Angelo Ricciardi), 26 agosto 2008, n. 10661, “BERLUSCONI, THE ECONOMIST ED IL DIRITTO DI CRITICA” in: www.personaedanno.it/cms/data/articoli/011425.aspx?abstract=true