di Andrea Stanchi, Avvocato in Milano
da Quotidiano Giuridico N 13/10/anno 2006
E’ noto che il fenomeno c.d. di “outsourcing” comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un’impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business). Ciò può fare, tra l’altro, sia appaltando a terzi l’espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda. La scelta tra le varie alternative è rimessa all’insindacabile valutazione dell’imprenditore, a norma dell’art. 41 Cost. Sta di fatto che l’appalto di servizi e la cessione di ramo d’azienda sono contratti con caratteri giuridici nettamente distinti e non confondibili.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. lav., 02/10/2006, n. 21287)