Comunicazione Ordine dei giornalisti Milano
La legge 248/2006 (già decreto legge 223/06) prevede, tra l’ altro, disposizioni dirette a garantire la piena tracciabilità dei flussi di pagamento. L’ art. 35, comma 12, dispone l’ obbligo per gli esercenti arti e professioni di riscuotere i compensi loro dovuti esclusivamente tramite mezzi di pagamento diversi dal denaro contante e da titoli al portatore.
L’art. 35 (Misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale) dice al comma 12: “All’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: “I soggetti di cui al primo comma sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese.
I compensi in denaro per l’esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante assegni non trasferibili o bonifici ovvero altre modalità di pagamento bancario o postale nonché mediante sistemi di pagamento elettronico, salvo per importi unitari inferiori a 100 euro”.
Il comma 12-bis precisa: “Il limite di 100 euro di cui al quarto comma dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 12 del presente articolo, si applica a decorrere dal 1° luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro”.
Anche gli aspiranti praticanti (d’ufficio) e gli aspiranti pubblicisti “sono obbligati a tenere uno o più conti correnti bancari o postali ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell’esercizio dell’attività (giornalistica)”.