Towering, opas EI Towers su RaiWay. Continua il confronto tra il player, la Consob e l’Antitrust

Conrinua il confronto tra EI Towers, Consob, Antitrust, UE, RAI sull’opas per le torri di RaiWay. L’ultimo aggiornamento riguarda il comunicato diffuso il 2 aprile dal player che fa riferimento alla galassia Mediaset.

In riferimento al comunicato del 27 marzo u.s. con il quale EI Towers aveva reso noto che in data 26 marzo u.s. la Consob, ai sensi dell’articolo 102, comma 4, del Tuf, ha richiesto all’offerente informazioni supplementari e ha comunicato la sospensione dei termini istruttori, l’operatore milanese  spiega "che in data 1 aprile u.s la Consob – ai sensi dell’art. 10 bis della l.241 del 7 agosto 1990 e dell’art. 12 del Regolamento generale sui procedimenti amministrativi della Consob, approvato con delibera n.18388 del 28 novembre 2012, ha comunicato alla Società, tra l’altro, che: (i) alla luce del nuovo elemento di fatto rappresentato dal Comunicato stampa ufficiale del Ministero dell’Economia e del Tesoro n.73 del 28 marzo u.s., intervenuto successivamente alla formalizzazione dell’Offerta nonché successivamente ai chiarimenti forniti da EI Towers con il comunicato del 25 marzo u.s., la manifestazione espressa dall’attuale socio di controllo RAI con il comunicato del 31 marzo u.s. “dell’intenzione di non aderire e, comunque, della ritenuta necessità di mantenere una partecipazione del 51% del capitale di Ray Way, rende allo stato non realizzabile, di fatto, la “condizione” del raggiungimento della soglia minima del 66,67% cui l’Offerente ha – tra l’altro – subordinato l’efficacia dell’Offerta cui si riferisce l’istanza di approvazione del Documento. Tale non realizzabilità riguarderebbe, altresì, qualsiasi condizione che abbia ad oggetto il raggiungimento di una partecipazione di controllo. La non realizzabilità della predetta “condizione”, cui è legato l’intero progetto imprenditoriale posto alla base dell’operazione straordinaria – a fronte della non manifestata volontà, ad oggi, da parte dell’Offerente, di eliminarla e/o modificarla – costituisce motivo ostativo all’accoglimento dell’istanza di approvazione del Documento d’Offerta.” (ii) EI Towers ha la facoltà di presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti, entro il termine di dieci giorni; (iii) i termini per la conclusione del procedimento, già sospesi in data 26 marzo u.s., sono interrotti e gli stessi iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni previsto per la loro presentazione", conclude la società di towering. (E.G. per NL)

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